Art. 18-bis.((Disposizioni in materia di iniziative
finanziate con contributi pubblici))((1.Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo puo' essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di un'autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalita' dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. L'eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi gia' erogati e regolarmente rendicontati.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai programmi di investimento agevolati:
a)che abbiano realizzato almeno i due terzi del programma originario;
b)per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o piu' lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell'occupazione prevista.
3.Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione di euro.))
Entrata in vigore il 28 gennaio 2009
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