(rinvio della consegna o consegna temporanea).

Art. 24. (Rinvio della consegna o consegna temporanea).1.Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello puo' disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.
2.Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorita' giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, puo' disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.
Entrata in vigore il 29 aprile 2005
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