Art 2

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelli dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economi che settoriali o locali delle attivita' industriali o ne casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, e' corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso tra le 0 ore ed il limite massimi di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, mi comunque non oltre le 44 settimanali.
La durata di detto trattamento puo' essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalita' indicate nell'articolo 3.
Entrata in vigore il 5 novembre 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi