Art 40

Art. 40.

Il militare di truppa incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:
1) perdita della cittadinanza;
2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;
3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o corpi di polizia;
4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
5) irreperibilita' accertata;
6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalita' del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina;
7) condanna:
a) nei casi in cui, ai sensi della, legge penale, importi la pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.
Entrata in vigore il 30 agosto 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi