Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

Art. 58.Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali((1.Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2.L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica))3.Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4.Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
5.Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6.La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7.I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
8.Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9.Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
9-bis.In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

-------------AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica"".
Entrata in vigore il 6 dicembre 2011

Sentenze295


  • 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202300821
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • abusi edilizi·
    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 21-octies della legge 241/1990·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione delle spese di lite·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • ordinanza di demolizione·
    • suolo pubblico·
    • violazione delle garanzie partecipative·
    • vizi di istruttoria e motivazione

  • 2. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-08-14, n. 202402071
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • alienazione di beni pubblici·
    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • autotutela amministrativa·
    • cessazione della materia del contendere·
    • competenza amministrativa·
    • demanializzazione·
    • diniego di riclassificazione·
    • improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
    • principio di proporzionalità e ragionevolezza·
    • riclassificazione stradale·
    • soccombenza virtuale·
    • spese di giudizio·
    • violazione di norme amministrative

  • 3. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-05-23, n. 202401150
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento delibera comunale·
    • difetto di giurisdizione·
    • difetto di interesse·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • diritto di proprietà·
    • eccesso di potere·
    • giudice amministrativo·
    • giudice ordinario·
    • principio di proporzionalità·
    • proprietà pubblica e privata·
    • riparto della giurisdizione·
    • tutela del diritto soggettivo·
    • violazione art. 16 D.P.R. 380/2001·
    • violazione art. 58 D.L. 112/2008·
    • violazione art. 7 L. 241/1990·
    • violazione art. 97 Cost.·
    • violazione principi di buona amministrazione

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-18, n. 202309083
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • abusi edilizi·
    • art. 10 bis legge 241/1990·
    • art. 12 comma 2 legge 127/1997·
    • art. 31 DPR 380/2001·
    • art. 35 co. 1 lett. c) CPA·
    • art. 35 DPR 380/2001·
    • art. 41 comma 6 RD 827/1924·
    • art. 58 DL 112/2008·
    • art. 7 legge 241/1990·
    • demanio comunale·
    • evidenza pubblica·
    • improcedibilità del ricorso·
    • interesse pubblico·
    • legittimo affidamento·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
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