accelerazione del processo amministrativo
Art. 54. Accelerazione del processo amministrativo1.All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni".
2.La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, ((della legge 24 marzo 2001, n. 89,)) non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642((...))".
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, ((secondo comma)), le parole: "((: le prime tre)) con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.";
c) all'articolo 5, primo comma, le parole da "dal consiglio" sino alla parola: "giurisdizionali." sono sostituite dalle seguenti parole: "dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.";
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole "in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale" sono soppresse.
2.La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, ((della legge 24 marzo 2001, n. 89,)) non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642((...))".
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, ((secondo comma)), le parole: "((: le prime tre)) con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.";
c) all'articolo 5, primo comma, le parole da "dal consiglio" sino alla parola: "giurisdizionali." sono sostituite dalle seguenti parole: "dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.";
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole "in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale" sono soppresse.
5. TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-07-24, n. 202000484Provvedimento:Leggi di più...- annullamento della sentenza per inesistenza·
- art. 105 c.p.a.·
- art. 82 c.p.a.·
- art. 84 d.l. n. 18/2020·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- onere della prova·
- perenzione del ricorso·
- prova testimoniale·
- rapporto di lavoro subordinato·
- requisiti formali per la riassunzione del giudizio