Art. 23-bis.(((Servizi pubblici locali di rilevanza economica))((1.Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu' ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2.Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita'.
3.In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4.Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e alle autorita' di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
5.Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
6.E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7.Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8.Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9.I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio gia' a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10.Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a)prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno e l'osservanza da parte delle societa' in house e delle societa' a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b)prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c)prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita';
d)armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e)disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f)prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g)limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta' orizzontale e razionalita' economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attivita' economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalita' ed accessibilita' del servizio pubblico locale;
h)prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i)disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprieta' del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l)prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m)individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
11.L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12.Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Entrata in vigore il 6 settembre 2008

Sentenze500


  • 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2022-11-24, n. 202203338
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 147 d.lgs. n. 152/2006·
    • azione popolare·
    • Commissario Straordinario·
    • Comune di Trabia·
    • deliberazione comunale·
    • eccesso di potere·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse ad ricorrere·
    • legittimazione ad agire·
    • salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato·
    • spese di giudizio·
    • violazione art. 141 e ss. T.U.E.L.

  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-02, n. 202401113
    Provvedimento:
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    • art. 147 d.lgs. n. 152/2006·
    • art. 23 bis d.l. n. 112/2008·
    • concessione dei servizi pubblici·
    • concorso per l'affidamento dei servizi pubblici·
    • gestione autonoma del servizio idrico·
    • improcedibilità del ricorso·
    • interpretazione normativa·
    • principio di unicità della gestione·
    • requisiti per la salvaguardia·
    • salvaguardia delle gestioni in forma autonoma

  • 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-05-27, n. 202404690
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    • art. 133 c.p.a.·
    • art. 21-octies l. 241/1990·
    • art. 3 bis d.l. 138/2011·
    • autorità d'ambito·
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    • copertura dei costi del servizio·
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    • giurisdizione amministrativa·
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    • T.A.R.I.·
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    • vizi formali degli atti amministrativi

  • 4. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202401276
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    • annullamento di delibera·
    • art. 147 d.lgs. 152/2006·
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    • improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
    • riassunzione del ricorso·
    • salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato·
    • unicità della gestione·
    • valutazione tecnica della salvaguardia·
    • violazione di norme amministrative

  • 5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-02, n. 202401115
    Provvedimento:
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    • annullamento degli atti amministrativi·
    • art. 147 d.lgs. n. 152/2006·
    • compensazione delle spese·
    • diritto amministrativo·
    • gestione autonoma del servizio idrico·
    • giurisdizione amministrativa·
    • improcedibilità del ricorso·
    • interpretazione normativa·
    • principio di unicità della gestione·
    • prova dei requisiti per la gestione autonoma·
    • riconoscimento dei requisiti per la gestione autonoma·
    • salvaguardia delle gestioni in forma autonoma·
    • servizio idrico integrato
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