Art 17

Art. 17.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 (7) (8) ((9))---------------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 1 agosto 2002, n. 166 nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 25 luglio 2002 n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2002, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 del d.l. luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti per la citta' di Napoli), convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131 (Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissario per la Provincia di Napoli), nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato". ---------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 gennaio 2003, n. 1 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che " L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennita' di espropriazione, la determinazione della indennita' stessa e' devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli.
2. Sono nominati, con le modalita' di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento.
3. I componenti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati."".
Entrata in vigore il 12 novembre 2002

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