Art 34

Art. 34.
Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge e' istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.
Entrata in vigore il 31 luglio 1965

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