Art 33

Art. 33.
L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' agli uffici del grado;
d) domanda;
e) d'autorita';
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MAGGIO 2001, N. 215 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 1 LUGLIO 2003, N. 236))
g) applicazione della legge sull'avanzamento;
h) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto.
Entrata in vigore il 28 agosto 2003
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