Art 7

Art. 7.

Per essere reclutati nel Corpo della Regia guardia di finanza occorrono i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o cittadino albanese e non appartenere alla razza ebraica.

Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato di provenienza;

2) avere compiuto il 18° anno di eta' e non avere oltrepassato il 28°.

I militari in congedo del Corpo possono pero' ottenere la riammissione in servizio, oltre tale limite, fino al compimento del 35° anno di eta', purche' non sia trascorso un anno dalla data del congedo;

3) essere celibe o vedovo senza prole. Tale requisito non e' richiesto per le riammissioni di militari del Corpo in congedo, che abbiano superato 28 anni di eta';(9)((10))

4) avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

5) avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

6) possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo;

7) essere inscritto al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventu' Italiana del Littorio o al G.U.F., se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese, alla Gioventu' del Littorio Albanese o al G.U.F., se cittadino albanese;

8) ottenere, se minorenne, il consenso del genitore esercente la patria potesta' ovvero in sua vece del tutore. I figli di italiani all'estero possono pero' essere dispensati, con autorizzazione del Comando generale della Regia guardia di finanza, dal presentare il relativo documento.

Allorche' l'esercente la patria potesta' od il tutore non possano, per causa di forza maggiore, dare il consenso, questo potra' essere dato da una delle persone indicate dagli articoli 346 e 352 del Codice civile, da designarsi dal giudice tutelare, su istanza del minore.
(5)

-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, a parziale deroga delle disposizioni dell'art. 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere concessa, a domanda, la riammissione in servizio permanente nel Corpo col vincolo di nuova ferma, se in possesso dei requisiti prescritti e se riconosciuti meritevoli, prescindendo dal periodo di tempo trascorso in congedo e dallo stato di celibe o di vedovo senza prole e sempreche' il limite del 35° anno di eta' non sia stato superato alla data dell'ultimo richiamo o del trattenimento in servizio". -----------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole". -----------AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2002, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza)".
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
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