(disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi)

Art. 10.(Disposizioni concernenti le concessioni
dei beni demaniali marittimi)1.Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente:
"2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione".2.All'articolo 45-bis del codice della navigazione le parole: ", in casi eccezionali e per periodi determinati," sono soppresse.
Note all'art. 10, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285), come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 1. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita' hanno durata di sei anni, alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del codice della navigazione.".
- Il testo dell'art. 42, secondo comma, del codice della navigazione e' il seguente:
"Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.".
Nota all'art. 10, comma 2:
- Il testo dell'art. 45-bis del codice della navigazione come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 45-bis (Affidamento ad altri soggetti delle attivita' oggetto della concessione). - Il concessionario previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' affidare ad altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' essere altresi' affidata ad altri soggetti la gestione di attivita' secondarie nell'ambito della concessione.".
Entrata in vigore il 3 aprile 2001
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