misure urgenti in materia sanitaria

Art. 1. Misure urgenti in materia sanitaria1.Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalita' e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalita' e medesime modalita', l'Associazione della Croce rossa italiana e' autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.
2.L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3.Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilita' del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
4.Le disponibilita' finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio 1993.
5.Le somme dovute a qualsiasi titolo alle ((aziende sanitarie locali e ospedaliere)) e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonche' nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.)) (4)
((5-bis.La deliberazione di cui al comma 5 e' comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e' obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessita' di previa pronuncia giurisdizionale.
Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non puo' emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.))6.Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto, per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985 dai cittadini assicurati al Servizio sanitario nazionale, che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per gli anni 1980 e 1981 nella misura annua fissa di lire 300 mila e di lire 350 mila per l'anno 1982, entrambe le misure maggiorate di un importo pari al tre per cento del reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per gli anni medesimi, e per ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per ciascuno degli anni a cui il contributo si riferisce. I suddetti contributi non possono, comunque, superare l'ammontare complessivo annuo di L. 1.500.000 per ciascuno degli anni 1980 e 1981 e l'ammontare complessivo annuo, rispettivamente, di L. 1.750.000 e di L. 2.500.000 per ciascuno degli anni 1982 e 1983.00 e di L. 2.500.000 per ciascuno degli anni 1982 e 1983.
7.Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate all'Universita' degli studi di Siena.

-------------AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 29 giugno 1995, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 05/07/1995, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo "nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilita' ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unita' sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente".
Entrata in vigore il 24 aprile 2014
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