(attribuzioni del consiglio di presidenza)

Art. 13.(Attribuzioni del consiglio di presidenza)


Il consiglio di presidenza:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;
3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;
5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;
((6-bis) determina i criteri e le modalita' per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati))
Esso inoltre delibera:
1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;
5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;
6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;
7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;
8) sul collocamento fuori ruolo;
9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al n. 4), nonche' quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26.
giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e' richiesto dal consiglio di presidenza.
Il consiglio di presidenza puo' disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.
Entrata in vigore il 26 luglio 2000
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