Art 1

Art. 1.

La composizione della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli, istituita in forza dell'art. 17 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, e' cosi' modificata:

1° un magistrato della medesima Corte d'appello designato dal presidente di questa, presidente;

2° l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza di Napoli, membro;

3° un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati nel caso che l'espropriazione riguardi edifici od un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori qualora riguardi fondi rustici, membro.

Nel caso di assenza o di impedimento i suddetti saranno sostituiti rispettivamente da un altro magistrato della Corte d'appello di Napoli, da un delegato dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza, da un altro dei rappresentanti rispettivamente designati dai suindicati uffici sindacali.

I membri designati da tali uffici dureranno in carica un biennio e possono essere riconfermati. Essi saranno scelti fra gli ingegneri particolarmente esperti in materia, iscritti al Sindacato provinciale fascista ingegneri.
Entrata in vigore il 6 luglio 1935

Sentenze15

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