(definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
Art. 22.(Definizione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali)1.Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.2.Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie gia' destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a)misure di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;b)misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;c)interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;d)misure per il sostegno delle responsabilita' familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;e)misure di sostegno alle donne in difficolta' per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;f)interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunita-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunita' e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonche' erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;g)interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilita' personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;h)prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;i)informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.3.Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalita' delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonche' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.4.In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:
a)servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;b)servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;c)assistenza domiciliare;d)strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilita' sociali;e)centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Sezione II
Misure di contrasto alla poverta' e riordino
degli emolumenti economici
assistenziali
Note all'art. 22, comma 2:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, si veda in note all'art. 12, comma 4.
Nota all'art. 22, comma 2, lettera e):
- Il regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, recante: "Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1927, n. 126.
Nota all'art. 22, comma 2, lettera f):
- Per il testo dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, si veda in nota all'art. 14, comma 1.
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e' il seguente:
"Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravita'). - 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalita' stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorita' degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunita'-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravita'.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti dei cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attivita' di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruita' dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunita'-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravita', promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), societa' cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunita'-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunita'-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.".
Note all'art. 22, comma 3:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1983, n. 133, supplemento ordinario.
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 135, supplemento ordinario.
- La legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante: "Norme contro la violenza sessuale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1996, n. 42.
- Per il titolo della legge n. 285 del 1997, si veda in nota all'art. 16, comma 3, lettera a).
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302.
- La legge 3 agosto 1998, n. 296, recante: "Disposizioni concernenti gli organismi internazionai e istituti italiani di cultura all'estero", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1998, n. 193.
- La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1999, n. 8.
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda in nota all'art. 2, comma 1.
- Il decreto deI Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante: "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario.
- Per il titolo della citata legge n. 104 del 1992, si veda in nota all'art. 14, comma 1.
di interventi e servizi sociali)1.Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.2.Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie gia' destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a)misure di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;b)misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;c)interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;d)misure per il sostegno delle responsabilita' familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;e)misure di sostegno alle donne in difficolta' per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;f)interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunita-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunita' e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonche' erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;g)interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilita' personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;h)prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;i)informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.3.Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalita' delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonche' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.4.In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:
a)servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;b)servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;c)assistenza domiciliare;d)strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilita' sociali;e)centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Sezione II
Misure di contrasto alla poverta' e riordino
degli emolumenti economici
assistenziali
Note all'art. 22, comma 2:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, si veda in note all'art. 12, comma 4.
Nota all'art. 22, comma 2, lettera e):
- Il regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, recante: "Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1927, n. 126.
Nota all'art. 22, comma 2, lettera f):
- Per il testo dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, si veda in nota all'art. 14, comma 1.
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e' il seguente:
"Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravita'). - 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalita' stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorita' degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunita'-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravita'.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti dei cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attivita' di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruita' dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunita'-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravita', promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), societa' cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunita'-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunita'-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.".
Note all'art. 22, comma 3:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1983, n. 133, supplemento ordinario.
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 135, supplemento ordinario.
- La legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante: "Norme contro la violenza sessuale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1996, n. 42.
- Per il titolo della legge n. 285 del 1997, si veda in nota all'art. 16, comma 3, lettera a).
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302.
- La legge 3 agosto 1998, n. 296, recante: "Disposizioni concernenti gli organismi internazionai e istituti italiani di cultura all'estero", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1998, n. 193.
- La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1999, n. 8.
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda in nota all'art. 2, comma 1.
- Il decreto deI Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante: "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario.
- Per il titolo della citata legge n. 104 del 1992, si veda in nota all'art. 14, comma 1.