(consorzi per le strade vicinali di uso pubblico).

Art. 14. (Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico).
La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e' obbligatoria.
In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.((3))-------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'Avviso di Rettifica (in G.U. 9/2/1993, n. 32) ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento ad eccezione dell'art.14.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
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