Regolamento-art. 47


Art. 47.

Riduzione in pristino

Al termino della concessione e nei casi di revoca, di decadenza o di rinunzia accettata dall'Amministrazione, il concessionario deve a proprie spese, sotto pena della esecuzione di ufficio a di lui carico, rimettere e riconsegnare le aree al pristino stato, salvo che in seguito a sua domanda, l'Amministrazione non creda di esonerarlo, nel quale caso le opere orette restano di proprieta' dello Stato, ed il concessionario non ha diritto per esse a compensi od indennita' di sorta.

Entrata in vigore il 14 aprile 1930
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi