Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti

Art. 10.Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti1.Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
2.La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma3.
3. L'autorizzazione stabilisce:
a)i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato I, paragrafo D;
b)i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
c)le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
d)prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
e)le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformita' alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
4.Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti dall'allegato 1, paragrafo D; e' vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
5.Le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato V del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui all'allegato I, paragrafo D, a pie' di impianto di trattamento.
6.Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
a)sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
b)sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c)dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
7.Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.
8.I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.
9.Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
10.Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonche' ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
Note all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle premesse.
- Gli articoli 45, 4, e la tabella 5 dell'allegato A, del d.lgs. n. 152 del 1999, cosi' recitano:
«Art. 45 (Criteri generali). - 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli consorziali e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica l'art. 62, comma 11, secondo periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'art. 28, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla recezione della domanda.
7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo' prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima
8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacita' di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformita' alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda.
L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attivita' sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorita' competente, la quale, verificata la compatibilita' dello scarico con il corpo recettore, puo' adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari».
«Art. 4 (Disposizioni generali). - 1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'art. 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44, misure atte a conseguire i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'Allegato 1;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita' ambientale «elevato» come definito nell'Allegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 6 gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione di cui all'Allegato 2, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli piu' cautelativi; quando i limiti piu' cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di qualita' ambientale piu' elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualita».
«Allegato 5 Tabella 5 - Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali [1] e per lo scarico in rete fognaria [2], o in tabella 4, per lo scarico sul suolo

1 |Arsenico2 Cadmio 3 Cromo totale 4 Cromo esavalente 5 Mercurio 6 Nichel 7 Piombo 8 Rame 9 Selenio 10 Zinco 11 Fenoli 12 Idrocarburi di origine petrolifera persistenti (103/b) 12-bis Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti (103/c) 13 Solventi organici aromatici 14 Solventi organici azotati 15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clururati) 16 Pesticidi fosforati 17 Composti organici dello stagno
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 39 nonche' l'art. 25 del d.lgs. n. 152 del 1999:
«3. Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici».
«Art. 25 (Risparmio idrico). - 1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. - 3. (Omissis).
4. All'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994. n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ed in funzione del contenimento del consumo.».
5. Le regioni, sentite le autorita' di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.».
Entrata in vigore il 15 luglio 2005

Sentenze3


  • 1. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2016-05-05, n. 201600480
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • carenza motivazionale provvedimento·
    • cessazione della materia del contendere·
    • eccesso di potere·
    • principio di partecipazione al procedimento amministrativo·
    • spese di giudizio·
    • violazione art. 10 D. Lgs. 133/2005·
    • violazione art. 5 e 10 D. Lgs. 59/2005·
    • violazione art. 7 L. 241/1990

  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-01-24, n. 201300438
    Provvedimento:
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    • autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • autotutela amministrativa·
    • concorrenza tra imprese·
    • improcedibilità del ricorso·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • nesso causale tra condotta e danno·
    • prova del danno·
    • revoca autorizzazione ambientale·
    • risarcimento danni·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)

  • 3. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2011-11-18, n. 201101765
    Provvedimento:
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    • autorizzazione integrata ambientale·
    • autotutela amministrativa·
    • biomasse e CDR·
    • compatibilità ambientale·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • inceneritore di rifiuti·
    • interesse legittimo·
    • legittimazione processuale·
    • monitoraggio ambientale·
    • prescrizioni ambientali·
    • principio di precauzione·
    • revoca di atti amministrativi·
    • sospensione di provvedimento amministrativo·
    • valutazione di impatto ambientale
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