Art. 7.(( (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) ))1.L'attivita' di informazione ((mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico)) costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2.La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a)la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni ((. . .));
b)la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c)l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge;
d)la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e)l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3.L'Autorita' stabilisce ulteriori regole per le emittenti ((, anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale,)), per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4.Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di utilita' sociale.
5.Il contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza ((nell'Unione europea)). Ferma la possibilita' per la societa' concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
Entrata in vigore il 29 marzo 2010

Sentenze26


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-17, n. 202300545
    Provvedimento:
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    • annullamento sanzione·
    • art. 64 comma 2 c.p.a.·
    • eccesso di potere·
    • giudizio amministrativo·
    • monitoraggio media·
    • par condicio·
    • principio di parità di accesso ai programmi di informazione·
    • riequilibrio informativo·
    • sanzione amministrativa·
    • sospensione di provvedimento amministrativo

  • 2. TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2021-11-04, n. 202111327
    Provvedimento:
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    • annullamento delle delibere·
    • art. 10 legge n. 28 del 2000·
    • art. 114 c.p.a.·
    • art. 32 c.p.a.·
    • art. 60 c.p.a.·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • giudicato·
    • libertà di cronaca·
    • monitoraggio delle trasmissioni televisive·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • pluralismo informativo·
    • rappresentanza parlamentare·
    • ricorso amministrativo·
    • soggetti politici

  • 3. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-11-11, n. 202011662
    Provvedimento:
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    • art. 21-octies L.241/1990·
    • art. 28 d.lgs. 177/2005·
    • art. 3 d.m. di concessione per la radiodiffusione·
    • art. 7, 8, 42 e 52 d.lgs. 177/2005·
    • autorizzazioni radioelettriche·
    • difetto di motivazione·
    • diritti di difesa·
    • diritto amministrativo·
    • interferenze radioelettriche·
    • modifica degli impianti radioelettrici·
    • principio di imparzialità·
    • principio di legalità·
    • procedimento amministrativo·
    • proporzionalità delle misure sanzionatorie·
    • ripristino dei parametri radioelettrici·
    • sviamento di potere

  • 4. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-07-23, n. 202008672
    Provvedimento:
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    • annullamento delibera AGCOM·
    • archiviazione esposto·
    • autotutela amministrativa·
    • carenza di istruttoria e motivazione·
    • eccesso di potere·
    • legittimazione attiva delle associazioni politiche·
    • spese di giudizio·
    • tutela del pluralismo e parità di trattamento·
    • valutazione qualitativa dell'informazione·
    • violazione art. 3 Costituzione·
    • violazione giudicato·
    • violazione pluralismo informativo·
    • violazione TU radiotelevisione

  • 5. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-07-01, n. 202007439
    Provvedimento:
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    • accesso ai mezzi di informazione·
    • annullamento delibera·
    • compensazione delle spese di lite·
    • comunicazione politica·
    • delibera AGCOM·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • incompetenza della Commissione·
    • misure di riequilibrio·
    • ordine di riequilibrio·
    • par condicio·
    • sanzione amministrativa·
    • travisamento dei fatti·
    • violazione art. 10 co. 3 l. n. 28/2000·
    • violazione art. 1 co. 31 l. n. 249/1997
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