Art 4

Art. 4.(( (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti) ))

((1.La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:
a)l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di liberta' di concorrenza, delle opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel sistema delle comunicazioni;
b)la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale.
2.Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale, in conformita' alla legislazione vigente in materia.
Entrata in vigore il 29 marzo 2010
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