divieto di accesso
Art. 10. Divieto di accesso1.L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, e' rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato ed e' specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
2.Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.
3.La durata del divieto di cui al comma 2 non puo' comunque essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
4.In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
5.Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
6.Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6-bis.Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.
6-ter.Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ((...)).
6-quater.Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 GIUGNO 2019, N. 53)).
2.Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.
3.La durata del divieto di cui al comma 2 non puo' comunque essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
4.In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
5.Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
6.Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6-bis.Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.
6-ter.Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ((...)).
6-quater.Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 GIUGNO 2019, N. 53)).
1. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-08-07, n. 202302610Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 del D.L. 14/2017·
- art. 7 co. 15 bis del Codice della Strada·
- art. 9 co. 1 e 2 del D.L. 14/2017·
- attività di parcheggiatore abusivo·
- Daspo Urbano·
- divieto di accesso alle aree urbane·
- giurisprudenza amministrativa·
- incolumità delle persone·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- reiterazione delle violazioni·
- ricorso amministrativo·
- sicurezza pubblica·
- spese processuali compensate·
- tutela della legalità e sicurezza urbana
3. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-01-30, n. 202400074Provvedimento:Leggi di più...- Art. 1 L. 241/90·
- Art. 9 D.L. 14/2017·
- Codice della strada·
- Discrezionalità amministrativa·
- Divieto di incatenare biciclette·
- Illogicità·
- Interesse pubblico·
- Irragionevolezza·
- Legittimità di sanzioni amministrative·
- Principio di uguaglianza·
- Proporzionalità delle sanzioni·
- PUMS·
- Regolamento comunale di polizia urbana·
- Violazione art. 3 e 97 Cost.
4. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202202204Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 d.l. 14/2017·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 7 legge 241/1990·
- commercio itinerante·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- controdeduzioni·
- divieto di accesso ad area pubblica·
- ordinanza sindacale·
- partecipazione procedimentale·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- rigetto del ricorso·
- spese compensate·
- tutela della privacy·
- violazione art. 10 bis legge 241/1990