Art 10
Art. 10.
Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.
Ad essi si applicano altresi' le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie.
Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.
Ad essi si applicano altresi' le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie.