(decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria)
Art. 2.(Decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria)1.I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della stessa legge, esercitano le attribuzioni di cui al comma 2 e di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto legislativo, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, secondi i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformita' dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.2.I provveditorati regionali esercitano altresi', in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le attribuzioni precedentemente demandate all'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e dalle altre norme vigenti.
Note all'art. 2, commi 1 e 2:
- Il testo dell'art. 32 della legge n. 395/1990 e' il seguente:
"Art. 32 (Istituzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazionepenitenziaria). - 1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
2. I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.
3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, e' trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1".
- La legge n. 354/1975 reca norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.
- Il D.P.R. n. 431/1976 concerne l'approvazione del regolamento di esecuzione della citata legge n. 354/1975.
dell'Amministrazione penitenziaria)1.I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della stessa legge, esercitano le attribuzioni di cui al comma 2 e di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto legislativo, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, secondi i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformita' dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.2.I provveditorati regionali esercitano altresi', in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le attribuzioni precedentemente demandate all'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e dalle altre norme vigenti.
Note all'art. 2, commi 1 e 2:
- Il testo dell'art. 32 della legge n. 395/1990 e' il seguente:
"Art. 32 (Istituzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazionepenitenziaria). - 1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
2. I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.
3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, e' trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1".
- La legge n. 354/1975 reca norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.
- Il D.P.R. n. 431/1976 concerne l'approvazione del regolamento di esecuzione della citata legge n. 354/1975.
1. TAR Torino, sez. I, sentenza 2019-01-28, n. 201900086Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 3 l. n. 241/90·
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2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2016-10-11, n. 201602269Provvedimento:Leggi di più...- art. 115 d.P.R. 230/2000·
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- art. 60 l. 354/1975·
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3. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2009-08-03, n. 200904622Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis legge 241/1990·
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- competenza amministrativa·
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