Art 3
Art. 3.
Le ispezioni ed i prelievi di campioni di cui all'articolo 1) sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorita' sanitaria provinciale o comunale.
Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Le ispezioni ed i prelievi di campioni di cui all'articolo 1) sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorita' sanitaria provinciale o comunale.
Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Sentenze • 5
5. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2012-07-25, n. 201201463Provvedimento:Leggi di più...- annullamento aggiudicazione gara·
- condanna alle spese di giudizio·
- difetto presupposti partecipazione gara·
- eccesso di potere·
- mancata autorizzazione regionale·
- mancata autorizzazione sanitaria·
- mancata iscrizione Camera di commercio·
- risarcimento danni·
- violazione art. 3 L. 287/91·
- violazione art. 7 L. 135/01·
- violazione art. 9 L. 217/83