Art 3

Art. 3.

Le ispezioni ed i prelievi di campioni di cui all'articolo 1) sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorita' sanitaria provinciale o comunale.
Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Entrata in vigore il 4 giugno 1962

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