Art 5
Art. 5.1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
2.Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151));
b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151));
c)dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
2.Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151));
b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151));
c)dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.