(aspettativa per riduzione quadri. disposizioni varie)
Art. 65.(Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie)1.Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, le parole "della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali piu' anziani in ruolo" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale.".
2.Alla lettera a)del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai maggiori ed".
3.Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai tenenti colonnelli ed".
((3-bis.Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianita' di cui alle lettere a)eb)del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda))4.Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'articolo 37 e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. ((La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.))5.Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza Armata.
6.All'articolo 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, alle parole "muniti del brevetto di pilota militare" sono aggiunte le seguenti: "o del brevetto di navigatore militare" ed alle parole "come ufficiali piloti" sono aggiunte le seguenti: "o come ufficiali navigatori".
7.Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della Difesa.".
8.Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.
9.Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza Armata dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
10.Sono considerati in soprannumero agli organici gli ufficiali che ricoprano le cariche di Ministri o di Sottosegretario di Stato o che siano distaccati presso Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, nonche' il personale di cui all'articolo 4 del R.D. 15 settembre 1897, n. 421, ed all'articolo 15 del R.D. 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10 ha luogo il 1 luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 12.Le funzioni di cui agli articoli 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e 95 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, possono essere espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno tre anni di anzianita' di grado.
13.Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina Militare possono essere ripartiti in specialita' con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialita'. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto le determinazioni ministeriali sono adottate d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze secondo le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge ((28 dicembre 1995, n. 549,)) e successive modificazioni.
((14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni)).
"dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale.".
2.Alla lettera a)del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai maggiori ed".
3.Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai tenenti colonnelli ed".
((3-bis.Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianita' di cui alle lettere a)eb)del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda))4.Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'articolo 37 e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. ((La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.))5.Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza Armata.
6.All'articolo 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, alle parole "muniti del brevetto di pilota militare" sono aggiunte le seguenti: "o del brevetto di navigatore militare" ed alle parole "come ufficiali piloti" sono aggiunte le seguenti: "o come ufficiali navigatori".
7.Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della Difesa.".
8.Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.
9.Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza Armata dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
10.Sono considerati in soprannumero agli organici gli ufficiali che ricoprano le cariche di Ministri o di Sottosegretario di Stato o che siano distaccati presso Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, nonche' il personale di cui all'articolo 4 del R.D. 15 settembre 1897, n. 421, ed all'articolo 15 del R.D. 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10 ha luogo il 1 luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 12.Le funzioni di cui agli articoli 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e 95 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, possono essere espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno tre anni di anzianita' di grado.
13.Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina Militare possono essere ripartiti in specialita' con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialita'. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto le determinazioni ministeriali sono adottate d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze secondo le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge ((28 dicembre 1995, n. 549,)) e successive modificazioni.
((14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni)).