misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale
Art. 3. Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di
compensazione ambientale1.Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonche' per assicurare comunque l'attivita' di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania e' autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attivita' di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualita' 2007/2013.
2.Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' sostituito dal seguente: "12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.".
((2-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' ridotto del 50 per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni))
compensazione ambientale1.Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonche' per assicurare comunque l'attivita' di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania e' autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attivita' di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualita' 2007/2013.
2.Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' sostituito dal seguente: "12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.".
((2-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' ridotto del 50 per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni))
1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-13, n. 202310030Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera giuntale·
- art. 117 Cost.·
- art. 14 d.lgs. 36/2003·
- art. 195 d.lgs. 152/2006·
- art. 208 d.lgs. 152/2006·
- art. 3 d.l. 196/2010·
- autorizzazione unica ambientale·
- certificazione ambientale·
- competenza in materia ambientale·
- competenza legislativa statale e regionale·
- eccesso di potere·
- garanzie finanziarie per impianti di discarica·
- irretroattività degli atti amministrativi·
- post-gestione delle discariche·
- principio di irretroattività·
- principio di precauzione·
- responsabilità civile da inquinamento·
- sospensione delle garanzie finanziarie·
- tutela dell'ambiente·
- violazione del principio di ragionevolezza
2. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-13, n. 202310040Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- carenza di istruttoria·
- competenze statali e regionali in materia ambientale·
- garanzia finanziarie per impianti di discarica·
- garanzia post gestione discariche·
- irragionevolezza e sproporzionalità·
- modifica delle garanzie finanziarie·
- politica assicurativa per responsabilità civile da inquinamento·
- principio di irretroattività degli atti amministrativi·
- principio di partecipazione al procedimento amministrativo·
- principio di sostenibilità imprenditoriale·
- tavolo tecnico e consultazione degli operatori del settore·
- violazione art. 13 l. 241/1990·
- violazione art. 14 d.lgs. 36/2003·
- violazione art. 195, comma 2, lettera g), d.lgs. 152/2006·
- violazione art. 208 d.lgs. 152/2006·
- violazione art. 3, comma 2 bis, d.l. 196/2010·
- violazione art. 7 e seguenti l. 241/1990·
- violazione art. 8, comma 1, lettera m), d.lgs. 36/2003
3. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-06, n. 202309537Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera di giunta regionale·
- art. 14 del d.lgs. n. 36/2003·
- art. 208 del d.lgs. n. 152/2006·
- autorizzazione integrata ambientale·
- competenza statale in materia ambientale·
- garanzie finanziarie per impianti di discarica·
- garanzie per la gestione post-operativa delle discariche·
- legittimità delle delibere regionali·
- parità di trattamento tra discariche·
- principio di irretroattività degli atti amministrativi·
- responsabilità civile da inquinamento·
- scontistica per certificazioni ambientali·
- violazione di legge
4. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-13, n. 202310031Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibere di giunta regionale·
- art. 14 d.lgs. n. 36/2003·
- art. 208 d.lgs. n. 152/2006·
- autorizzazioni per impianti di discarica·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- garanzie finanziarie per impianti di discarica·
- politica ambientale·
- principio di irretroattività degli atti amministrativi·
- principio di precauzione·
- principio di ragionevolezza e proporzionalità·
- responsabilità civile da inquinamento·
- tutela ambientale·
- violazione di competenze·
- violazione di legge
5. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-13, n. 202310045Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera di giunta regionale·
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- competenza della giunta regionale·
- eccesso di potere·
- garanzie finanziarie per impianti di discarica·
- gestione post-operativa delle discariche·
- legittimazione attiva·
- politiche ambientali·
- principio di autotutela amministrativa·
- principio di irretroattività delle norme regolamentari·
- regolamenti regionali·
- responsabilità civile da inquinamento·
- scontistica per certificazione ambientale·
- spese di lite·
- violazione del principio "chi inquina paga"