Art 9
Art. 9.
Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa
1.Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2.Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3.Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4.L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5.Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6.Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 129 del codice di procedura penale:
"Art. 129. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita'.
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca una condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.".
- Per l'articolo 16 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda note all'articolo 6 del presente decreto.
Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa
1.Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2.Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3.Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4.L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5.Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6.Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 129 del codice di procedura penale:
"Art. 129. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita'.
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca una condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.".
- Per l'articolo 16 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda note all'articolo 6 del presente decreto.
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2. Cass. pen., sez. VII, sentenza 10/03/2023, n. 10281Provvedimento: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA TE EF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; RITENUTO IN FATTO 1. NO La EM ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in data 1 marzo 2022, decidendo in sede di rinvio da annullamento di altra precedente pronunzia ad opera della Corte di cassazione, ha rideterminato nel solo trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 20 giugno 2013 in relazione al reato di detenzione e cessione di …Leggi di più...
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4. Trib. Caltanissetta, sentenza 25/11/2024, n. 496Provvedimento: Nr. 1569/2022 R.G. Trib. TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del dott. AN BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 22/10/2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da: IN FR, nato a [...] il [...], c.f. [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cateno Di Dio La Legge (cf: [...]), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC cateno.didiolalegge@cert.ordineavvocaticaltagirone.it; - opponente - CONTRO INPS (CF 80078750587), in persona del …Leggi di più...
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