disposizioni in materia di entrata
Art. 3. Disposizioni in materia di entrata101.I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99.
102.I contratti sono stipulati, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.
103.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
104.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
105.In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.
106.E' abrogato il comma 82 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attivita' produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.
107.Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti: ", dei periti industriali edili".
108.Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione e' subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procedera' d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potra' essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennita' per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potra' essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio.
109.Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e le societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalita':
a)e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;
b)e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento;
c)LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388;
d)per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
e)i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;
f)il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente. (55)
110.Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata.
111.L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis - (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1.
In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria.
L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12.
L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalita' di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalita' con cui la societa' di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite da Ministro medesimo, il quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita' anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu' di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo, ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione dei lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione".
112.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
113.In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione.
114.I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati. (1) ((63))115.I beni gia' in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprieta' all'Ente medesimo, con le seguenti modalita', anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:
a)per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
b)per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
c)per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma116.
116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.
117.Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
118.L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione rela- tive ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.
119.Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.
120.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonche' della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali e' stata prevista la definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137a 140 dell'articolo 2 della presente legge;
b)coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identita' delle materie oggetto di definizione, nonche' delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
c)regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali;
d)possibilita' di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche;
e)possibilita' per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;
f)previsione della possibilita' di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attivita' di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilita' anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;
g)previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati nonche' del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;
h)revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che e' esclusa la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:
1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g);
2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di cui l'ufficio e' venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle societa' od associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente interessato nei cui confronti e' avvenuta la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;
i)previsione della possibilita' di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia.
121.I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attivita' nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita' e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attivita' diversa da quella esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attivita' effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attivita' diverso da quello gia' comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo questionario.
122.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 MARZO 2000, N. 100.
123.Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122.
124.Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.
125.Le disposizioni di cui ai commi da 181a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995.
Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni strumentali", alla voce "Compensi" con esclusione della variabile "Spese per il personale" a al fattore di adeguamento.
126.Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indi- cate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma non e' dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, puo' essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
127.Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della capacita' operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico-aziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttivita' o resa oraria per addetto e la congruita' dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale nella quale e' svolta l'attivita'.
128.In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono consentite le assunzioni del personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione, nonche' a quelli comunque gia' autorizzati alla data del 30 settembre 1996.
129.Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e degli uffici della Amministrazione dei monopoli di Stato puo' essere affidata, a titolo di temporanea reggenza, con il procedimento previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
130.Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, 7 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e 7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
131.Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate: a)le somme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;b)le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge;
c)le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;d)gli importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi del comma 120, delle disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 564 del 1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 195, della citata legge n. 549 del 1995.
132.All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 1947 e' sostituito dal seguente:
"194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione".
133.Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalita', imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;
b)riferibilita' della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte; (1)
c)previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti; possibilita' di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;
d)disciplina delle cause di esclusione della responsabilita' tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e)previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;
f)adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravita' della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;
g)individuazione della diretta responsabilita' in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;
h)disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del codice penale;
i)previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;
l)previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilita' nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determi- nate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi di recidiva;
m)previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorita' investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n)riduzione dell'entita' della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
o)revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;
p)disciplina della riscossione della sanzione in conformita' alle modalita' di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;
q)adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformita' di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
r)previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare.
134.Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non piu' di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalita' di liquidazione, riscossione e accertamento;
b)unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle rela- tive procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;
c)possibilita' di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuita', effettuano il versamento di ritenute fiscali;
d)presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di modalita' che consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito e' comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448;
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilita', nonche' dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le societa' di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;
e)razionalizzazione delle modalita' di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalita' di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;
f)previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalita' attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualita' del servizio;
g)utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonche' le modalita' di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte;
h)razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;
i)semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facolta' per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entita' della somma da rimborsare e alla solvibilita' del contribuente. Sono altresi' disciplinate le modalita' con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;
l)revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;
m)in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.
135.I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l) del comma 134 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere b), c), f), g) e m) del medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera b) del citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera b), nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica sede.
136.Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.
137.Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a)alla revisione delle presunzioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie categorie di impresa, assicurando la possibilita' di stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza dei beni oggetto dell'attivita' propria dell'impresa reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati;
b)al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando le modalita' di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite il servizio postale; alla eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalita' di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;
c)alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della possibilita' di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;
d)alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
e)alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi;
f)alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.
138.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;
b)apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.
139.La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986, gia' prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma 157, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997.
140.Le disposizioni recate dai commi da 120 a 139 devono assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999.
141.Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.
142.Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
143.Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o piu' decreto legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
a)istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
b)revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c)previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);
d)previsione per le regioni della facolta' di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;
e)revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
2) NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448;
3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
f)revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico;
g)previsione di adeguate forme di finanziamento delle citta' metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142; attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite.
144.Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)previsione del carattere reale dell'imposta;
b)applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attivita' organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle societa', degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;
c)determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile;
1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle societa' di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilita' semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;
3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;
5) per le banche e per le societa' finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;
6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;
7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attivita' non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coor- dinate e continuative;
d)in caso di soggetti passivi che svolgono attivita' produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di piu' regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilita' di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le societa' finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;
e)fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di variare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale;
f)possibilita' di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attivita' o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attivita' svolte nelle aree depresse;
g)possibilita' di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attivita' produttive;
h)previsione della indeducibilita' dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
i)attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;
l)previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti principi:
1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;
2) previsione della partecipazione alla attivita' di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate;
3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;
m)attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;
n)coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;
o)attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
p)attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a favore degli enti locali al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni agli enti locali medesime;
q)previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali;
r)possibilita', con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in funzione dell'andamento del gettito, e della facolta' di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e);
s)equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai tributi erariali aboliti.
145.In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), e' finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
b)revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinimo aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli piu' bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sara' compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potra' superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;
c)revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito.
146.La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;
b)fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;
c)attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
d)applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;
e)attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.
147.La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;
b)esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle regioni di variare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due periodi di imposta;
c)previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1997;
d)previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanita', anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
e)per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza.
e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e).
148.La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera c), e' informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacita' fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.
149.La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonche' alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
b)attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimita' i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;
c)previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
d)attribuzione alle province della facolta' di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133;
e)attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;
f)integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta e' la proprieta' o la titolarita' di diritti reali di godimento nonche' del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);
4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresi', l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unita' immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;
g)attribuzione ai comuni della facolta', con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilita' di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualita', tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;
h)attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilita' dell'area in relazione al tipo di attivita' per il cui esercizio l'occupazione e' concessa, del sacrificio imposto alla collettivita' con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennita' da corrispondere, le occupazioni abusive;
i)facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;
l)attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale.
150.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono adottati sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
151.L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovra' assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovra', altresi', assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali.
152.Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150.
153.Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, e' istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:
a)assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;
b)definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalita' di comunicazione e delle linee guida per l'operativita' del sistema.
154.Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e' disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari e dei terreni e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:
a)attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo' essere periodicamente modificata;
b)individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;
c)intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di cui alla lettera d);
d)revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;
e)attribuzione della rendita catastale alle unita' appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita' e' sita.
e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;
e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialita' produttiva dei suoli.
155.Nei regolamenti di cui al comma 154 e' stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non puo' essere in ogni caso anteriore al 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.
156.Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra piu' attivita' economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. (12) 157.Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni.
158.La regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione.
159.Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.
160.Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;
b)revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in societa' o enti, di altri valori mobiliari, nonche' di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attivita' sottostanti; possibilita', anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;
c)introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;
d)ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
e)previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilita' di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;
f)previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita' di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;
g)previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilita' di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
h)introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;
i)revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;
l)revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non piu' di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli piu' a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
m)nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera l), possibilita' di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;
n)determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);
o)introduzione di disposizioni necessarie al piu' efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;p)coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
q)coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;
r)possibilita' di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.
161.Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di organizzazione delle attivita' produttive, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in societa' controllate o collegate, sempreche' possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 160, lettera e);
b)armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;
c)previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella lettera b) nonche' per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a);
d)esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere;
e)individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo la possibilita' di introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;
f)revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali;
g)revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.
162.Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, ai fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sara' determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;
b)applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonche' del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sempreche' derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996 la nuova disciplina puo' essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; possibilita' di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalita' non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo; (26)
b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria; (26) c)previsioni di particolari disposizioni per le societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
d)determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
e)abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potra' essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalita' di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
f)possibilita' di prevedere trattamenti temporanei di favore per le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;
g)possibilita' di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;
h)abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilita' di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparita' di trattamento;
i)coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potra' essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla societa' alla cui distribuzione di utili il credito di imposta e' riferito;
l)coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui e' deliberata la distribuzione.
163.L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
164.All'articolo 46, comma 2, lettere a)e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la parola: "decuplo" e' sostituita dalla seguente: "ventuplo". Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, e' sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo dell'annualita' e si applicano altresi' i coefficienti previsti nel prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del multiplo dell'annualita' indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonche' il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione.
165.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
166.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
167.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
168.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
169.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
170.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
171.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
172.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
173.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
174.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
175.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
176.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
177.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
178.IL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
179.IL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
180.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
181.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
182.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
183.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
184.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
185.Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997.
186.Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarieta' e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.
187.Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attivita' effettivamente esercitata;
b)esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attivita' esercitate in conformita' ai propri fini istituzionali;
c)esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attivita' effettivamente esercitata, nonche' sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elu- sive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attivita' proprie della vita associativa;
d)esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e)previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attivita' commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;
f)previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi;
g)previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali;
h)previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli.
188.Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, attraverso un re- gime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
189.La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le attivita' di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;
b)previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli stessi;
c)previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticitacon possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti;
d)previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
e)previsione della detraibilita' o della deducibilita' delle erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e degli enti a regime equiparato;
f)previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall'attivita' di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attivita' occasionali, purche' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
g)facolta' di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera f).
190.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo.
191.L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo e' tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; e' investito dei piu' ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Puo' inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
192.L'organismo di controllo ha, altresi', il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita' di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
192-bis.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalita' di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190.
193.Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.
194.E' istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
195.Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo e' determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a)fino a lire 7.200.000 0 per cento;
b)oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;
c)oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
d)oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
e)oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.
196.Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:
a)lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persona indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella letterab)del comma 1 dello stesso articolo 12;
b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione e' rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
197.Il contributo non e' comunque compensabile e non e' deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del contributo dovuto, puo' essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.
198.Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del comma 199, deve essere versato, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dal decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il versamento non e' dovuto se di importo non superiore a lire 20.000.
199.Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a)e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo e' trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed e' versato con le modalita' previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.
200.Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano le modalita' previste dal comma 198. E' fatta salva la facolta' dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia.
201.Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal citato decreto-legge n. 330 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo, quello del contributo dovuto, nonche' l'ammontare delle detrazioni spettanti.
202.I soggetti tenuti al versamento del contributo nonche' i datori di lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione.
203.Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche.
204.In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la sanatoria delle irregolarita' e delle omissioni rela- tive ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente puo' regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a versare, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998, l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del venti per cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato articolo 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla meta'. L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633 del 1972. (21)
205.Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione.
206.Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro il 30 settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli avvisi di pagamento notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per il versamento e' prorogato al 31 gennaio 1997. Se la violazione e' gia' stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 e' pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.
207.Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204, 205 e 206 deve essere effettuato con le modalita' indicate nell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza puo' essere effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta.
208.Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 28 febbraio 1998, anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta. (21) 209.In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti e i sostituti di imposta possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, p ari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento. (21) 210.Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli gia' emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi iscritti a ruolo per la differenza.
211.I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al netto delle somme gia' erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:
a)non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;
b)non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonche' alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997;
b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione.
211-bis.Il versamento previsto dal comma 211 non e' dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.
211-ter.Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
212.Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalita' prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.
213.L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1 gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza e' utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.
214.Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilita' sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinati modalita' e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunita' montane. (4)
215.Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:
a)all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole "14.550 miliardi" e "16.205 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi";
b)all'articolo 2, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalita' di versamento.";
c)all'articolo 2, comma 4, e' aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali".
216.Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente comma. (30)
217.Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio 1997, salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.
---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto:
- (con l'art. 5-bis, comma 1) che "In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma";
- (con l'art. 6, comma 3-bis) che la modifica di cui al comma 114 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997. ---------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 1997, n. 228, ha disposto (con l'art. 4-quinquies, comma 6) che i limiti e le condizioni di cui al comma 214 del presente articolo, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale spa. ---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 27 giugno 1997, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 1997, n. 259, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Il termine per la regolarizzazione delle societa' semplici esercenti attivita' agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 1 dicembre 1997". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 31 luglio 1997, n. 259 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite dal presente articolo sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del presente articolo 3. ---------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 2 ottobre 1997, n. 334 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine del 31 marzo 1997, previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogato al 30 giugno 1997". ---------------AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto:
- (con l'art. 14, comma 11) che "Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 30 giugno 1998";
- (con l'art. 14, comma 13) che "Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogato al 31 dicembre 1998";
- (con l'art. 17, comma 36) che "Il comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili gia' destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali";
- (con l'art. 56, comma 3) che "Il termine per la regolarizzazione delle societa' semplici che svolgono attivita' agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1 dicembre 1997 dall'articolo 1-bis dei decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, e' prorogato al 1 dicembre 1998";
- (con l'art. 56, comma 4) che "Il termine di cui al comma 75-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' prorogato al 1 dicembre 1998". ---------------AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto:
- (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine del 28 febbraio 1998 previsto ai commi 204, 208 e 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' differito al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge";
- (con l'art. 19, comma 5) che "E' soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'articolo 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996". ---------------AGGIORNAMENTO (26)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che le modifiche di cui al comma 162, lettere b) e b-bis) del presente articolo, "si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4". ---------------AGGIORNAMENTO (30)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 19/4/2000, n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma 216 del presente articolo nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalita' della sua attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. ---------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 65 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 65 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 65 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 65 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (55)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 217) che "Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati". ---------------AGGIORNAMENTO (57)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La Commissione di congruita' di cui all'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con sede presso la Direzione generale dei lavori e del demanio, e' soppressa". ---------------AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, n. 924)) che il comma 114 del presente articolo e' abrogato limitatamente alle dismissioni della difesa.
102.I contratti sono stipulati, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.
103.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
104.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
105.In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.
106.E' abrogato il comma 82 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attivita' produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.
107.Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti: ", dei periti industriali edili".
108.Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione e' subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procedera' d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potra' essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennita' per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potra' essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio.
109.Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e le societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalita':
a)e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;
b)e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento;
c)LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388;
d)per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
e)i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;
f)il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente. (55)
110.Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata.
111.L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis - (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1.
In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria.
L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12.
L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalita' di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalita' con cui la societa' di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite da Ministro medesimo, il quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita' anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu' di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo, ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione dei lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione".
112.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
113.In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione.
114.I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati. (1) ((63))115.I beni gia' in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprieta' all'Ente medesimo, con le seguenti modalita', anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:
a)per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
b)per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
c)per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma116.
116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.
117.Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
118.L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione rela- tive ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.
119.Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.
120.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonche' della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali e' stata prevista la definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137a 140 dell'articolo 2 della presente legge;
b)coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identita' delle materie oggetto di definizione, nonche' delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
c)regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali;
d)possibilita' di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche;
e)possibilita' per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;
f)previsione della possibilita' di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attivita' di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilita' anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;
g)previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati nonche' del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;
h)revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che e' esclusa la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:
1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g);
2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di cui l'ufficio e' venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle societa' od associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente interessato nei cui confronti e' avvenuta la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;
i)previsione della possibilita' di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia.
121.I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attivita' nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita' e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attivita' diversa da quella esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attivita' effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attivita' diverso da quello gia' comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo questionario.
122.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 MARZO 2000, N. 100.
123.Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122.
124.Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.
125.Le disposizioni di cui ai commi da 181a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995.
Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni strumentali", alla voce "Compensi" con esclusione della variabile "Spese per il personale" a al fattore di adeguamento.
126.Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indi- cate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma non e' dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, puo' essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
127.Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della capacita' operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico-aziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttivita' o resa oraria per addetto e la congruita' dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale nella quale e' svolta l'attivita'.
128.In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono consentite le assunzioni del personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione, nonche' a quelli comunque gia' autorizzati alla data del 30 settembre 1996.
129.Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e degli uffici della Amministrazione dei monopoli di Stato puo' essere affidata, a titolo di temporanea reggenza, con il procedimento previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
130.Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, 7 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e 7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
131.Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate: a)le somme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;b)le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge;
c)le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;d)gli importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi del comma 120, delle disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 564 del 1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 195, della citata legge n. 549 del 1995.
132.All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 1947 e' sostituito dal seguente:
"194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione".
133.Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalita', imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;
b)riferibilita' della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte; (1)
c)previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti; possibilita' di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;
d)disciplina delle cause di esclusione della responsabilita' tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e)previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;
f)adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravita' della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;
g)individuazione della diretta responsabilita' in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;
h)disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del codice penale;
i)previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;
l)previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilita' nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determi- nate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi di recidiva;
m)previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorita' investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n)riduzione dell'entita' della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
o)revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;
p)disciplina della riscossione della sanzione in conformita' alle modalita' di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;
q)adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformita' di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
r)previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare.
134.Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non piu' di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalita' di liquidazione, riscossione e accertamento;
b)unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle rela- tive procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;
c)possibilita' di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuita', effettuano il versamento di ritenute fiscali;
d)presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di modalita' che consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito e' comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448;
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilita', nonche' dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le societa' di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;
e)razionalizzazione delle modalita' di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalita' di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;
f)previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalita' attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualita' del servizio;
g)utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonche' le modalita' di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte;
h)razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;
i)semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facolta' per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entita' della somma da rimborsare e alla solvibilita' del contribuente. Sono altresi' disciplinate le modalita' con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;
l)revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;
m)in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.
135.I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l) del comma 134 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere b), c), f), g) e m) del medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera b) del citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera b), nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica sede.
136.Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.
137.Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a)alla revisione delle presunzioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie categorie di impresa, assicurando la possibilita' di stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza dei beni oggetto dell'attivita' propria dell'impresa reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati;
b)al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando le modalita' di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite il servizio postale; alla eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalita' di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;
c)alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della possibilita' di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;
d)alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
e)alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi;
f)alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.
138.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;
b)apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.
139.La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986, gia' prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma 157, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997.
140.Le disposizioni recate dai commi da 120 a 139 devono assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999.
141.Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.
142.Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
143.Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o piu' decreto legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
a)istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
b)revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c)previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);
d)previsione per le regioni della facolta' di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;
e)revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
2) NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448;
3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
f)revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico;
g)previsione di adeguate forme di finanziamento delle citta' metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142; attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite.
144.Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)previsione del carattere reale dell'imposta;
b)applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attivita' organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle societa', degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;
c)determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile;
1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle societa' di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilita' semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;
3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;
5) per le banche e per le societa' finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;
6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;
7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attivita' non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coor- dinate e continuative;
d)in caso di soggetti passivi che svolgono attivita' produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di piu' regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilita' di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le societa' finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;
e)fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di variare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale;
f)possibilita' di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attivita' o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attivita' svolte nelle aree depresse;
g)possibilita' di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attivita' produttive;
h)previsione della indeducibilita' dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
i)attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;
l)previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti principi:
1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;
2) previsione della partecipazione alla attivita' di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate;
3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;
m)attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;
n)coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;
o)attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
p)attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a favore degli enti locali al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni agli enti locali medesime;
q)previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali;
r)possibilita', con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in funzione dell'andamento del gettito, e della facolta' di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e);
s)equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai tributi erariali aboliti.
145.In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), e' finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
b)revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinimo aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli piu' bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sara' compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potra' superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;
c)revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito.
146.La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;
b)fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;
c)attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
d)applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;
e)attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.
147.La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;
b)esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle regioni di variare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due periodi di imposta;
c)previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1997;
d)previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanita', anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
e)per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza.
e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e).
148.La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera c), e' informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacita' fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.
149.La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonche' alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
b)attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimita' i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;
c)previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
d)attribuzione alle province della facolta' di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133;
e)attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;
f)integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta e' la proprieta' o la titolarita' di diritti reali di godimento nonche' del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);
4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresi', l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unita' immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;
g)attribuzione ai comuni della facolta', con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilita' di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualita', tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;
h)attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilita' dell'area in relazione al tipo di attivita' per il cui esercizio l'occupazione e' concessa, del sacrificio imposto alla collettivita' con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennita' da corrispondere, le occupazioni abusive;
i)facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;
l)attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale.
150.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono adottati sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
151.L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovra' assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovra', altresi', assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali.
152.Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150.
153.Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, e' istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:
a)assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;
b)definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalita' di comunicazione e delle linee guida per l'operativita' del sistema.
154.Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e' disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari e dei terreni e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:
a)attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo' essere periodicamente modificata;
b)individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;
c)intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di cui alla lettera d);
d)revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;
e)attribuzione della rendita catastale alle unita' appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita' e' sita.
e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;
e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialita' produttiva dei suoli.
155.Nei regolamenti di cui al comma 154 e' stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non puo' essere in ogni caso anteriore al 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.
156.Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra piu' attivita' economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. (12) 157.Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni.
158.La regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione.
159.Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.
160.Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;
b)revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in societa' o enti, di altri valori mobiliari, nonche' di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attivita' sottostanti; possibilita', anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;
c)introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;
d)ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
e)previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilita' di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;
f)previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita' di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;
g)previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilita' di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
h)introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;
i)revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;
l)revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non piu' di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli piu' a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
m)nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera l), possibilita' di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;
n)determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);
o)introduzione di disposizioni necessarie al piu' efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;p)coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
q)coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;
r)possibilita' di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.
161.Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di organizzazione delle attivita' produttive, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in societa' controllate o collegate, sempreche' possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 160, lettera e);
b)armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;
c)previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella lettera b) nonche' per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a);
d)esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere;
e)individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo la possibilita' di introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;
f)revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali;
g)revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.
162.Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, ai fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sara' determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;
b)applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonche' del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sempreche' derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996 la nuova disciplina puo' essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; possibilita' di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalita' non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo; (26)
b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria; (26) c)previsioni di particolari disposizioni per le societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
d)determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
e)abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potra' essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalita' di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
f)possibilita' di prevedere trattamenti temporanei di favore per le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;
g)possibilita' di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;
h)abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilita' di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparita' di trattamento;
i)coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potra' essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla societa' alla cui distribuzione di utili il credito di imposta e' riferito;
l)coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui e' deliberata la distribuzione.
163.L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
164.All'articolo 46, comma 2, lettere a)e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la parola: "decuplo" e' sostituita dalla seguente: "ventuplo". Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, e' sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo dell'annualita' e si applicano altresi' i coefficienti previsti nel prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del multiplo dell'annualita' indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonche' il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione.
165.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
166.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
167.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
168.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
169.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
170.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
171.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
172.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
173.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
174.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
175.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
176.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
177.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
178.IL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
179.IL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
180.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
181.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
182.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
183.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
184.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
185.Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997.
186.Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarieta' e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.
187.Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attivita' effettivamente esercitata;
b)esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attivita' esercitate in conformita' ai propri fini istituzionali;
c)esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attivita' effettivamente esercitata, nonche' sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elu- sive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attivita' proprie della vita associativa;
d)esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e)previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attivita' commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;
f)previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi;
g)previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali;
h)previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli.
188.Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, attraverso un re- gime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
189.La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le attivita' di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;
b)previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli stessi;
c)previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticitacon possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti;
d)previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
e)previsione della detraibilita' o della deducibilita' delle erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e degli enti a regime equiparato;
f)previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall'attivita' di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attivita' occasionali, purche' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
g)facolta' di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera f).
190.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo.
191.L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo e' tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; e' investito dei piu' ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Puo' inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
192.L'organismo di controllo ha, altresi', il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita' di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
192-bis.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalita' di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190.
193.Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.
194.E' istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
195.Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo e' determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a)fino a lire 7.200.000 0 per cento;
b)oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;
c)oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
d)oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
e)oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.
196.Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:
a)lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persona indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella letterab)del comma 1 dello stesso articolo 12;
b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione e' rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
197.Il contributo non e' comunque compensabile e non e' deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del contributo dovuto, puo' essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.
198.Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del comma 199, deve essere versato, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dal decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il versamento non e' dovuto se di importo non superiore a lire 20.000.
199.Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a)e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo e' trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed e' versato con le modalita' previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.
200.Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano le modalita' previste dal comma 198. E' fatta salva la facolta' dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia.
201.Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal citato decreto-legge n. 330 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo, quello del contributo dovuto, nonche' l'ammontare delle detrazioni spettanti.
202.I soggetti tenuti al versamento del contributo nonche' i datori di lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione.
203.Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche.
204.In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la sanatoria delle irregolarita' e delle omissioni rela- tive ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente puo' regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a versare, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998, l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del venti per cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato articolo 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla meta'. L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633 del 1972. (21)
205.Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione.
206.Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro il 30 settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli avvisi di pagamento notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per il versamento e' prorogato al 31 gennaio 1997. Se la violazione e' gia' stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 e' pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.
207.Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204, 205 e 206 deve essere effettuato con le modalita' indicate nell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza puo' essere effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta.
208.Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 28 febbraio 1998, anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta. (21) 209.In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti e i sostituti di imposta possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, p ari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento. (21) 210.Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli gia' emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi iscritti a ruolo per la differenza.
211.I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al netto delle somme gia' erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:
a)non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;
b)non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonche' alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997;
b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione.
211-bis.Il versamento previsto dal comma 211 non e' dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.
211-ter.Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
212.Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalita' prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.
213.L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1 gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza e' utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.
214.Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilita' sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinati modalita' e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunita' montane. (4)
215.Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:
a)all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole "14.550 miliardi" e "16.205 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi";
b)all'articolo 2, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalita' di versamento.";
c)all'articolo 2, comma 4, e' aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali".
216.Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente comma. (30)
217.Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio 1997, salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.
---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto:
- (con l'art. 5-bis, comma 1) che "In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma";
- (con l'art. 6, comma 3-bis) che la modifica di cui al comma 114 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997. ---------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 1997, n. 228, ha disposto (con l'art. 4-quinquies, comma 6) che i limiti e le condizioni di cui al comma 214 del presente articolo, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale spa. ---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 27 giugno 1997, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 1997, n. 259, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Il termine per la regolarizzazione delle societa' semplici esercenti attivita' agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 1 dicembre 1997". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 31 luglio 1997, n. 259 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite dal presente articolo sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del presente articolo 3. ---------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 2 ottobre 1997, n. 334 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine del 31 marzo 1997, previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogato al 30 giugno 1997". ---------------AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto:
- (con l'art. 14, comma 11) che "Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 30 giugno 1998";
- (con l'art. 14, comma 13) che "Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogato al 31 dicembre 1998";
- (con l'art. 17, comma 36) che "Il comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili gia' destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali";
- (con l'art. 56, comma 3) che "Il termine per la regolarizzazione delle societa' semplici che svolgono attivita' agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1 dicembre 1997 dall'articolo 1-bis dei decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, e' prorogato al 1 dicembre 1998";
- (con l'art. 56, comma 4) che "Il termine di cui al comma 75-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' prorogato al 1 dicembre 1998". ---------------AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto:
- (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine del 28 febbraio 1998 previsto ai commi 204, 208 e 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' differito al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge";
- (con l'art. 19, comma 5) che "E' soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'articolo 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996". ---------------AGGIORNAMENTO (26)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che le modifiche di cui al comma 162, lettere b) e b-bis) del presente articolo, "si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4". ---------------AGGIORNAMENTO (30)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 19/4/2000, n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma 216 del presente articolo nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalita' della sua attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. ---------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 65 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 65 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 65 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 65 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (55)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 217) che "Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati". ---------------AGGIORNAMENTO (57)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La Commissione di congruita' di cui all'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con sede presso la Direzione generale dei lavori e del demanio, e' soppressa". ---------------AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, n. 924)) che il comma 114 del presente articolo e' abrogato limitatamente alle dismissioni della difesa.