disposizioni transitorie e finali
Art. 11. Disposizioni transitorie e finali1.L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2.Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma3.La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalita' e le misure stabilite nei contratti collettivi.
4.Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 11:
- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1988, n. 214, si veda la nota all'art. 4.
2.Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma3.La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalita' e le misure stabilite nei contratti collettivi.
4.Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 11:
- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1988, n. 214, si veda la nota all'art. 4.