oggetto e ambito di applicazione

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione1.Il presente decreto disciplina:
a)le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attivita' di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia;
b)i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia;
c)i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche nell'assegnazione della capacita' di tale infrastruttura.
2.Il presente decreto non si applica:
a)alle reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti;
b)alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti;
c)alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle stesse infrastrutture ed alle imprese ferroviarie che effettuano solo servizi di trasporto merci su tali infrastrutture.
3.In deroga al comma 2, lettere a)e b), se l'impresa ferroviaria e' controllata, direttamente o indirettamente, da un'impresa o altra entita' che effettua o integra servizi di trasporto ferroviario diversi dai servizi urbani, suburbani o regionali, a siffatta impresa ferroviaria si applica quanto previsto agli articoli 4, 5, 11 e 16.
4.Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attivita' di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attivita' di ripartizione ed assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto.
5.Per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto.
6.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((sentito l'organismo di regolazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t),)) un decreto ministeriale, con il quale sono individuate le reti ferroviarie di cui al comma 4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresi', con cadenza periodica, almeno quinquennale, ad apportare le necessarie modifiche al decreto di cui al primo periodo, per tener conto dell'evoluzione del mercato di settore. Le esclusioni di infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato ferroviario sono preventivamente notificate alla Commissione europea secondo le modalita' di cui all'articolo 2, ((paragrafo 4)) della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito dell'attivita' istruttoria di aggiornamento del decreto ministeriale.
7.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia e' definita nel Documento di economia e finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.
8.Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano la ((direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, recepita dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2018

Sentenze14


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-07, n. 202401255
    Provvedimento:
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    • accesso e erogazione dei servizi·
    • atti immediatamente lesivi·
    • autorità di regolazione dei trasporti·
    • compensazione delle spese di lite·
    • delibera autoritativa·
    • dinamica evolutiva dei mercati pertinenti·
    • infrastrutture ferroviarie private·
    • onere di impugnazione·
    • procedura di notifica delle misure di regolazione·
    • regime regolatorio·
    • regolazione dei trasporti

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-09, n. 202406126
    Provvedimento:
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    • accesso equo alle infrastrutture·
    • approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri·
    • avanzo di amministrazione·
    • contributo annuale per il funzionamento dell'Autorità·
    • delibera ART n. 225/2020·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • equilibrio di bilancio·
    • misure di regolazione dei servizi di manovra ferroviaria·
    • principi giuscontabili di congruità, coerenza e prudenza·
    • principio di corrispondenza della contribuzione alle spese correnti·
    • principio di parità di trattamento fiscale·
    • regolazione dei trasporti·
    • regolazione tariffaria·
    • servizi di handling·
    • trasparenza contabile·
    • violazione art. 13 d.lgs. 112/2015·
    • violazione art. 37 d.l. 201/2011

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-18, n. 202402579
    Provvedimento:
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    • accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 113 c.p.a.·
    • art. 23 Cost.·
    • art. 267 TFUE·
    • art. 29 c.p.a.·
    • art. 41 c.p.a.·
    • autorità di regolazione dei trasporti·
    • azione di accertamento·
    • compatibilità con il diritto comunitario·
    • decadenza dall'impugnazione·
    • delibera ART·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse legittimo·
    • irricevibilità del ricorso·
    • onere della prova·
    • operazioni di movimentazione delle merci·
    • prescrizione del diritto di azione·
    • proprietà delle infrastrutture ferroviarie·
    • regolamentazione delle infrastrutture ferroviarie·
    • regolazione dei trasporti·
    • stabilità degli effetti giuridici·
    • stesso interesse·
    • termine decadenziale·
    • violazione di legge

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-07, n. 202401256
    Provvedimento:
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    • autorità amministrative indipendenti·
    • azione di annullamento·
    • compensazione delle spese di lite·
    • decadenza dei termini di impugnazione·
    • delibera amministrativa·
    • domanda di accertamento·
    • interesse legittimo·
    • principio di libera concorrenza·
    • regolazione economica·
    • violazione del giusto procedimento

  • 5. TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-03-21, n. 202200228
    Provvedimento:
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    • accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari·
    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • autorità di regolazione dei trasporti·
    • compensazione delle spese processuali·
    • concorrenza nel settore ferroviario·
    • delibera ART n. 130/2019·
    • diritto di accesso al mercato dei trasporti·
    • green deal europeo·
    • impianti di servizio·
    • inammissibilità del ricorso·
    • infrastrutture ferroviarie·
    • interpretazione delle delibere amministrative·
    • irricevibilità del ricorso·
    • misure di regolazione·
    • sostegno alla mobilità sostenibile
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