Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo stato

Art. 15.Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato1.I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da uno o piu' contratti di programma. I contratti di programma sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire altresi' la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II del presente decreto.
Le condizioni dei contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono l'intera durata del contratto. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia' previsti, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.
2.Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (( (CIPESS) )), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS.
La delibera del CIPESS e' sottoposta al controllo di legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una piu' celere realizzazione degli interventi ferroviari, e' ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS puo' adottare, su richiesta del Ministro ((delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili)), d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma e' sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. ((Il contratto di programma e' trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa)). Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma2-bisdanno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2. ((Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter)).
2-ter.Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.
3.Nei contratti di programma di cui al comma 1, e' disciplinata, nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 TFUE, separatamente, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti ai fini del miglioramento della qualita' dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, e la concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria.
Il finanziamento puo' essere assicurato con mezzi diversi dai contributi statali diretti, incluso il finanziamento privato.
4.Nei contratti di programma di cui al comma 1, tenendo in debito conto la necessita' di garantire il conseguimento di elevati livelli di sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nonche' il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura e dei servizi ad essa connessi, sono previsti incentivi al gestore per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entita' dei diritti di accesso, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di cui all'articolo16.
5.Nell'ambito della politica generale di Governo e tenendo conto del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, e del finanziamento erogato di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'organismo di regolazione. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi.
6.Il gestore dell'infrastruttura assicura che i richiedenti noti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, abbiano accesso alle informazioni pertinenti e la possibilita' di esprimersi sul contenuto del piano commerciale riguardo alle condizioni di accesso e di uso e alla natura, fornitura e sviluppo dell'infrastruttura prima della sua approvazione da parte del gestore dell'infrastruttura. A tal fine il gestore dell'infrastruttura pubblica, sul proprio sito internet, il piano commerciale tre mesi prima della sua adozione, concedendo ai richiedenti trenta giorni per esprimere un parere non vincolante sulle tematiche suddette.
7.Il gestore dell'infrastruttura si accerta della coerenza tra le disposizioni del contratto e il piano commerciale.
8.Il gestore dell'infrastruttura entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, mette a punto e aggiorna annualmente un registro dei propri beni e dei beni della cui gestione e' responsabile, dandone adeguata informativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale registro deve essere corredato delle spese dettagliate per il rinnovo e il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria e viene utilizzato per valutare il finanziamento necessario alla loro riparazione o sostituzione.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2021

Sentenze17


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-23, n. 202401808
    Provvedimento:
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    • analisi benefici/costi·
    • delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti·
    • diritti delle imprese ferroviarie·
    • gestione operativa e tariffazione dei servizi di trasporto·
    • obblighi informativi del Gestore dell'Infrastruttura·
    • principio di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse·
    • Prospetto Informativo della Rete (P.I.R.)·
    • regolamentazione delle sperimentazioni infrastrutturali·
    • regolazione del sistema ferroviario nazionale·
    • trasparenza e concorrenza nel settore ferroviario

  • 2. TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-12-12, n. 202300979
    Provvedimento:
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    • contabilità industriale·
    • contabilità per processi industriali·
    • contabilità regolatoria·
    • criteri di allocazione dei costi·
    • delibera ART·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • disaggregazione dei costi·
    • eccesso di potere·
    • garanzia del contraddittorio tecnico·
    • gestione del patrimonio·
    • giudicato amministrativo·
    • natura tecnico-discrezionale delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione·
    • ne bis in idem·
    • principio di correlazione tra costi e tariffe·
    • principio di raggiungimento dello scopo·
    • registro dei beni·
    • regolazione dei trasporti·
    • riconciliazione tra contabilità regolatoria e contabilità civilistica·
    • ricusazione del verificatore·
    • sistema di esposizione dei costi·
    • tariffe ferroviarie·
    • usucapione·
    • valutazione delle prove·
    • verifica delle tariffe·
    • verifica e integrazione della verificazione·
    • violazione art. 3 e 10 l. 241/1990

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-07-27, n. 202206625
    Provvedimento:
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    • accertamento della non debenza del versamento del contributo·
    • annullamento delle note dell'Autorità di regolazione dei trasporti·
    • contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei Trasporti·
    • deliberazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti·
    • funzione regolatoria dell'Autorità di regolazione dei Trasporti·
    • interesse attuale e concreto·
    • nullità delle delibere per difetto assoluto di attribuzione·
    • prescrizione della situazione giuridica soggettiva·
    • regolazione amministrativa·
    • ricevibilità del ricorso·
    • soggetto passivo dell'obbligazione contributiva·
    • sospensione legale della cartella di pagamento·
    • termine di decadenza per l'impugnazione delle delibere·
    • violazione art. 37, comma 6, lett. b) del D.L. n. 201/2011

  • 4. TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-11-08, n. 202101005
    Provvedimento:
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    • accesso al sistema ferroviario nazionale·
    • analisi benefici/costi·
    • compensazione per danni da concorrenza sleale·
    • concorrenza nel settore ferroviario·
    • delibera ART·
    • irretroattività delle norme·
    • principi e criteri di regolazione·
    • prospetto informativo della rete (PIR)·
    • regolazione del sistema ferroviario nazionale·
    • trasparenza informativa

  • 5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-02-08, n. 202101139
    Provvedimento:
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    • art. 37 d.l. n. 201 del 2011·
    • attività preparatorie alla regolamentazione·
    • autofinanziamento delle autorità di regolazione·
    • beneficiari della regolazione·
    • contributo per l'Autorità di Regolazione dei Trasporti·
    • esercizio delle competenze regolatorie·
    • funzioni regolatorie dell'ART·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • interpretazione delle norme tributarie·
    • liberalizzazione del settore dei trasporti·
    • presupposto del contributo·
    • principio di legalità in materia tributaria·
    • regolazione dei trasporti·
    • sentenza interpretativa di rigetto·
    • soggetti passivi del contributo
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