Art 1

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n.
1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. (1) ((2))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 luglio 1984, n.392 ha disposto (con l'art. 1) che il presente articolo "deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1983, della indennita' di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta la estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle
pensioni di guerra." ---------------AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 22 giugno 1989, n. 346 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre
minorazioni, la cecita' parziale."
Entrata in vigore il 13 novembre 2000

Sentenze143


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2005, n. 8202
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    • 2. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-01-31, n. 202300135
      Provvedimento:
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      • annullamento di atti amministrativi·
      • compartecipazione alle spese socio-sanitarie·
      • compensazione delle spese·
      • eccesso di potere·
      • giurisdizione del giudice amministrativo·
      • ISEE·
      • legittimità costituzionale delle norme·
      • tardività del ricorso·
      • tutela della privacy·
      • violazione di norme regolamentari

    • 3. TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-03-13, n. 202400731
      Provvedimento:
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      • acquiescenza·
      • annullamento atti amministrativi·
      • comunità alloggio per disabili·
      • disapplicazione norme regolamentari·
      • integrazione retta servizio residenziale·
      • interesse ad agire·
      • ISEE sociosanitario·
      • principio di gerarchia delle fonti·
      • regolamento comunale·
      • tutela dei diritti dei disabili

    • 4. TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-03-13, n. 202400730
      Provvedimento:
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      • annullamento atti amministrativi·
      • art. 2-sexies d.l. 42/2016·
      • criteri di determinazione delle rette·
      • diritti delle persone con disabilità·
      • disapplicazione norme regolamentari·
      • interesse legittimo·
      • ISEE sociosanitario·
      • partecipazione ai costi dei servizi socio-assistenziali·
      • principio di gerarchia delle fonti·
      • regolamento comunale·
      • sospensione del diritto di azione

    • 5. TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-01-29, n. 202400219
      Provvedimento:
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      • annullamento di atti amministrativi·
      • art. 2-sexies d.l. n. 42/2016·
      • disabilità·
      • disapplicazione di norme regolamentari·
      • D.P.C.M. n. 159/2013·
      • indennità di accompagnamento·
      • interesse legittimo·
      • ISEE sociosanitario·
      • partecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie·
      • pensione di invalidità civile·
      • principio di gerarchia delle fonti·
      • regolamento comunale per la concessione di contributi·
      • rideterminazione della retta del servizio residenziale·
      • trasparenza dei dati personali·
      • tutela dei diritti dei disabili
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