Art 6

Art. 6.1.L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso e' assegnato annualmente il cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2.I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilita' di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3.All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi cosi' indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonche' riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attivita' conseguenti.
4.Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.
5.Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validita' per i tre anni indicati nei relativi bandi.
6.Nei concorsi per titoli ed esami e' attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.
7.Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a)il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;
b)un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.
8.Al concorso medesimo sono ammessi altresi' coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.
9.La partecipazione ai concorsi per soli titoli e' consentita per due province.
10.Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verra' indetto secondo le norme del presente decreto i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti gia' compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
11.A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.
12.Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.
13.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la tabella di valutazione dei titoli.
14.Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non puo' superare quello spettante per tre anni di servizio.
15.Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.
16.La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.
17.Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
18.La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.
19.Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, puo' chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
20.Si applicano, per quanto non incompatibili con il presente articolo, le norme di cui agli articoli 9 e 11 del decreto de Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.
21.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o piu' provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati.
22.Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326. I posti disponibili per i concorsi riservati di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono determinati in base alle aliquote di cui all'articolo 47 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
23.I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi, detratto il contingente dei posti da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 22, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di accesso per titoli ed esami ed i concorsi di accesso per soli titoli.
Entrata in vigore il 7 novembre 1989

Sentenze2


  • 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2009-12-21, n. 200913167
    Provvedimento:
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    • compensazione delle spese·
    • competenze del giudice amministrativo·
    • competenze del giudice ordinario·
    • concorsi pubblici·
    • diritto soggettivo all'assunzione·
    • giurisdizione·
    • graduatorie concorsuali·
    • interesse legittimo·
    • translatio judicii·
    • violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

  • 2. TAR Torino, sez. I, sentenza 2009-02-27, n. 200900539
    Provvedimento:
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    • art. 18 D.L. 357/1989·
    • art. 2, comma 2, O.M. 277/1989·
    • art. 6, comma 3, D.L. 357/1989·
    • assegnazione posti·
    • bando unico·
    • concorso per soli titoli·
    • Concorso pubblico·
    • decreto provveditore·
    • D.L. 6.11.1989 n. 357·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • legalità·
    • O.M. 277/1989·
    • personale amministrativo scuola·
    • posti coordinatore amministrativo·
    • principio di alternanza
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