Art 14

Art. 14.
(Disposizioni relative al personale militare).
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
5.Il personale ((...)) del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali ((...)) del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto ((...)) da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
6.Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
"5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica". ((5))7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
9.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1) che e' abrogato il comma 6 del presente articolo escluso l'ultimo periodo.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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