Art 14

Art. 14. (Disposizioni relative al personale militare).

1.Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e di ottimizzare l'impiego e la permanenza in servizio degli ufficiali dell'Esercito, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo normale dell'arma dei trasporti e materiali, del corpo sanitario e del corpo di amministrazione e commissariato sono elevati a 61 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che al 1^ settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi di reclutamento. I sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono immessi in servizio permanente alla data di compimento del terzo anno di servizio e promossi al grado superiore dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il comma 12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' abrogato.
3.L'articolo 1 della legge 13 giugno 1952, n. 698, concernente il contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata, e' abrogato.
4.A decorrere dal 1^ gennaio 2000 la composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento e' annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente.
Con lo stesso decreto sono altresi' determinate le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di impiego. ((1))5.Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
6.Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
"5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica".
7.L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, si interpreta nel senso che l'autonoma maggiorazione stipendiale ivi prevista non assorbe gli scatti aggiuntivi attribuiti ai tenenti ed ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed alle qualifiche equivalenti delle Forze di polizia rispettivamente ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. A decorrere dal 1^ gennaio 1992 e fino al 31 agosto 1995, ai tenenti e capitani delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed alle qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia sono attribuiti gli scatti aggiuntivi previsti dall'articolo 140, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione ai diversi gradi comunque inseriti nel medesimo livello retributivo anche in deroga al presupposto dell'appartenenza alla stessa carriera. Tali scatti si intendono assorbiti nella autonoma maggiorazione stipendiale.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 8.100 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
8.Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 1995 alle indennita' di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 10 marzo 1987, n. 100, e al decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402.
9.All'articolo 32, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, le parole: "presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente" sono sostituite dalle seguenti: "presidente: un ufficiale generale".
10.La disposizione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente indennita' di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianita' e non sulla misura dell'indennita' di ausiliaria concessa anteriormente al 1^ gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati.
-----------------AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 63, comma 4) che "In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, stabilisce il termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2000
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