disposizioni relative alla scuola superiore dell'economia e delle finanze

Art. 4-septies. Disposizioni relative alla
Scuola superiore dell'economia e delle finanze1.La Scuola superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare a societa' e consorzi gia' costituiti. Conseguentemente le partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2.Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e' soppresso. L'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' i commi 4-bis e 5-bis dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.
3.All'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "previa autorizzazione," sono inserite le seguenti: "per un periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,".
4.I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze all'amministrazione interessata. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.((10))4-bis.In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle universita' statali, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all'universita' interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito.
5.Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalita' e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.
5-bis.Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 e' destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo.
---------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che "I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e' rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Entrata in vigore il 24 giugno 2014
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