Art 9
Art. 9.
I piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Per giustificati motivi l'efficacia dei piani puo', su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.
L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.
La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneita' preveduta dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1954, n. 645.
Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.
I piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Per giustificati motivi l'efficacia dei piani puo', su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.
L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.
La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneita' preveduta dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1954, n. 645.
Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-09-11, n. 202308259Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibere comunali·
- decadenza da diritto di realizzazione degli interventi·
- diritto amministrativo·
- espropriazione per pubblica utilità·
- onere della prova nel risarcimento danni·
- prescrizione dei piani di edilizia economica e popolare (PEEP)·
- principio di buon governo·
- violazione art. 21 quinquies legge 241/1990·
- violazione art. 2967 c.c.·
- violazione art. 51 legge 457/1978·
- violazione art. 63 c.p.a.·
- violazione art. 97 Cost.·
- violazione art. 9 legge 167/1962
3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-23, n. 202315630Provvedimento:Leggi di più...- art. 1 Protocollo Addizionale CEDU·
- art. 42-bis DPR 327/2001·
- CEDU·
- espropriazione per pubblica utilità·
- illegittimità dell'occupazione·
- indennizzo·
- interesse pubblico·
- interessi legali·
- obbligo restitutorio·
- occupazione acquisitiva·
- occupazione sine titulo·
- risarcimento danni·
- rivalutazione monetaria·
- valore venale
4. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-01-08, n. 202400360Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- autotutela amministrativa·
- cessazione della materia del contendere·
- commissario ad acta·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- violazione art. 21-septies L. 241/1990·
- violazione art. 31 e 114 c.p.a.·
- violazione art. 9 L. 167/1962·
- violazione dei termini di efficacia dei piani di zona
5. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-01-08, n. 202400363Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 12 e 13 D.P.R. 327/2001·
- art. 21-septies L. 241/1990·
- art. 31 e 114 c.p.a.·
- art. 34 comma 3 c.p.a.·
- art. 51 L. 457/1978·
- art. 5 bis comma 1 D.L. 86/2005·
- art. 9 L. 167/1962·
- autotutela amministrativa·
- cessazione della materia del contendere·
- Commissario ad acta·
- compensazione delle spese di lite·
- efficacia dei piani di zona·
- violazione di norme sull'espropriazione