vigilanza
Art. 3. Vigilanza1.La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonche' dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2.Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a)lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o modificazioni;
b)le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti.
Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
3.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.
4.All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuera' ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.
5.La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalita' e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.
2.Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a)lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o modificazioni;
b)le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti.
Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
3.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.
4.All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuera' ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.
5.La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalita' e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2006, n. 20322Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di sezione - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere - Dott. GRAZIADEI Ettore - Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI FARMACISTI, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PIERLU DA PALESTRINA 19, presso lo studio …Leggi di più...
2. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2024, n. 444Provvedimento: r.g. 184/24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 27.03.2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 184/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente TRA ( ) - avv. MELUCCI Parte_1 C.F._1 ANTONIO ); C.F._2 RICORRENTE E Controparte_1 ( - avv. GARZILLI MASSIMO [...] P.IVA_1 ( ); C.F._3 RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Pagina 1 di 5 r.g. 184/24 Con ricorso depositato in data 15.01.2024, la parte ricorrente di …Leggi di più...
3. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2024, n. 443Provvedimento: r.g. 5595/23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 27.03.2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5595/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente TRA ) - avv. PITOCCHI NICOLA Parte_1 C.F._1 ( ); avv. CASCELLA ELIO; C.F._2 RICORRENTE E Controparte_1 ( - avv. GARZILLI MASSIMO ); P.IVA_1 C.F._3 RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.12.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe …Leggi di più...
4. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-02-21, n. 202403467Provvedimento: Pubblicato il 21/02/2024 N. 03467/2024 REG.PROV.COLL. N. 14637/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14637 del 2022, proposto da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Luciani, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9; contro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero …Leggi di più...- art. 3 d.lgs. 509/1994·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese di lite·
- concessioni reciproche·
- diritto amministrativo·
- improcedibilità del ricorso·
- potere di vigilanza·
- regolamento assistenziale·
- riformulazione regolamento·
- sopravvenuto difetto di interesse
5. Trib. Roma, sentenza 17/10/2024, n. 10317Provvedimento: N. R.G. 4744/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA III Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 4744 vertente TRA TI PA, rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Andrea Cipriani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Val Cristallina 3 RICORRENTE CONTRO CASSA GEOMETRI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, …Leggi di più...