gestione
Art. 2. Gestione1.Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta.
2.La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale.
3.I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4.In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.
5.In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.
6.Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo statuto.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e' il seguente:
"Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del titolo di revisore contabile".
2.La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale.
3.I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4.In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.
5.In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.
6.Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo statuto.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e' il seguente:
"Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del titolo di revisore contabile".
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3. Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2024, n. 1031Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/03/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2102/2021 tra CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Po, n. 25/B.; Parte appellante contro CH MA, rappresentato e difeso …Leggi di più...
4. Trib. Aosta, sentenza 09/04/2024, n. 35Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente SENTENZA RIPETIZIONE DI INDEBITO – (art. 429 c.p.c.) ILLEGITTIMITA' CONTRIBUTO definitiva nella causa iscritta al n. 29/2024 R.G. Lav., promossa da: SOLIDARIETA' GI RT ________________ Avv. Stefano TACCHINO Ricorrenti contro Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori RC – C.N.P.A.D.C. Avv. Michel MARTONE, Gianluca LUCCHETTI e Maurizio LONGO Resistente PREMESSO - che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 22.1.2024, PI RT conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta Cassa Nazionale di Previdenza ed …Leggi di più...
5. Trib. Padova, sentenza 25/11/2024, n. 861Provvedimento: N. R.G. 555/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA PRIMA SEZIONE CIVILE CONTROVERSIE DEL LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 555/2024 tra ER OM (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCESCO RICORRENTE e PA (C.F. 80021670585 ), con il patrocinio degli avv. MA AR, MA CA, ON MARCO CONVENUTO Oggi 25 novembre 2024 innanzi al dott. Silvia Rigon, sono comparsi con collegamento da remoto per ER OM l'avv. TOMASSOLI e per PA l'avv. ON che si riportano ai rispettivi atti e conclusioni; l'avv. Tomassoli evidenzia che la totalizzazione non rileva ai fini della domanda oggetto del ricorso; insiste per l'accoglimento del ricorso, con distrazione. Il …Leggi di più...