gestione

Art. 2. Gestione1.Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta.
1-bis.Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' delle stesse di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale.
I valori e le disponibilita' affidati ai gestori secondo le modalita' e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.
2.La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale.
3.I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4.In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui e' venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88. ((4))5.In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.
6.Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo statuto.

------------AGGIORNAMENTO (4)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 118) che "Fino al 30 giugno 2022 e' sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2021

Sentenze353


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2017, n. 2612
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  • 2. Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2024, n. 4556
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA III SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Stefano Scarafoni Presidente Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore Dott. Vincenzo Turco Consigliere all'udienza del 6 dicembre 2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3416/2021 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza TRA INARCASSA -CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Pandolfo giusta procura in atti APPELLANTE E RA EN EP con gli Avv.ti M.P. Gentili e …
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  • 3. Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2024, n. 1031
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/03/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2102/2021 tra CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Po, n. 25/B.; Parte appellante contro CH MA, rappresentato e difeso …
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  • 4. Trib. Aosta, sentenza 09/04/2024, n. 35
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente SENTENZA RIPETIZIONE DI INDEBITO – (art. 429 c.p.c.) ILLEGITTIMITA' CONTRIBUTO definitiva nella causa iscritta al n. 29/2024 R.G. Lav., promossa da: SOLIDARIETA' GI RT ________________ Avv. Stefano TACCHINO Ricorrenti contro Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori RC – C.N.P.A.D.C. Avv. Michel MARTONE, Gianluca LUCCHETTI e Maurizio LONGO Resistente PREMESSO - che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 22.1.2024, PI RT conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta Cassa Nazionale di Previdenza ed …
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  • 5. Trib. Padova, sentenza 25/11/2024, n. 861
    Provvedimento: N. R.G. 555/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA PRIMA SEZIONE CIVILE CONTROVERSIE DEL LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 555/2024 tra ER OM (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCESCO RICORRENTE e PA (C.F. 80021670585 ), con il patrocinio degli avv. MA AR, MA CA, ON MARCO CONVENUTO Oggi 25 novembre 2024 innanzi al dott. Silvia Rigon, sono comparsi con collegamento da remoto per ER OM l'avv. TOMASSOLI e per PA l'avv. ON che si riportano ai rispettivi atti e conclusioni; l'avv. Tomassoli evidenzia che la totalizzazione non rileva ai fini della domanda oggetto del ricorso; insiste per l'accoglimento del ricorso, con distrazione. Il …
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