Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 8

Art. 8.

(Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - N. 891).

La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovrattasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sovrattassa controversa.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1933

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