(modalita' dei concorsi)
Art. 21.(Modalita' dei concorsi)1.Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a)il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c)le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e)la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f)le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g)per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h)i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2.Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a)e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b)sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita' anagrafica;
c)possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nel periodo corrispondente a un ((sesto)) della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo 27, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
2-bis.La nomina a vincitore di concorso e' revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a)e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato e' comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, e' utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.
3.Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.
a)il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c)le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e)la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f)le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g)per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h)i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2.Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a)e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b)sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita' anagrafica;
c)possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nel periodo corrispondente a un ((sesto)) della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo 27, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
2-bis.La nomina a vincitore di concorso e' revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a)e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato e' comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, e' utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.
3.Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.
Sentenze • 3
1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-08-07, n. 202307604Provvedimento:Leggi di più...- art. 20 D.lgs. 199/1995·
- art. 445 c.p.p.·
- art. 635 c.o.m.·
- compensazione delle spese processuali·
- concorso pubblico·
- condanna penale·
- estinzione del reato·
- giurisprudenza in materia di concorsi pubblici·
- interpretazione delle clausole del bando di concorso·
- requisiti di partecipazione
2. TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-01-27, n. 202100233Provvedimento:Leggi di più...- annullamento della valutazione·
- art. 15 del decreto legislativo n. 271/1989·
- art. 36, comma 20, del decreto legislativo n. 95/2017·
- art. 56, settimo comma, del decreto legislativo n. 199/1995·
- diritto al lavoro·
- parere favorevole dell'autorità giudiziaria·
- principio di democrazia nelle Forze Armate·
- principio di imparzialità e buon andamento·
- principio di uguaglianza·
- procedimento amministrativo·
- promozioni nelle Forze di Polizia·
- qualifica di "Cariche Speciali"·
- rigetto del ricorso·
- sospensione delle promozioni·
- spese di lite
3. TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-03-11, n. 200900490Provvedimento:Leggi di più...- consegna semplice·
- demansionamento·
- eccesso di potere·
- mobbing·
- responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione·
- risarcimento danni·
- sanzione disciplinare·
- tutela della dignità personale e professionale·
- violazione art. 111 Cost.·
- violazione art. 113 Cost.·
- violazione art. 1175, 1375, 2087, 2103 c.c.·
- violazione art. 1226 c.c.·
- violazione art. 13 Legge 382/1978·
- violazione art. 15 Legge 382/1978·
- violazione art. 2087 c.c.·
- violazione art. 21 Regolamento Disciplina Militare·
- violazione art. 2, 3, 32, 35, 97 Cost.·
- violazione art. 24 Cost.·
- violazione art. 34 d.lgs. 199/1995·
- violazione art. 360 c.p.c.·
- violazione art. 3 Legge 241/1990·
- violazione art. 59 d.p.r. 545/1986·
- violazione art. 6 d.lgs. 195/1995·
- violazione circolari interne·
- violazione di legge·
- violazione principio del contraddittorio