Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione

Art. 56.Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione1.Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, ((lettere a), b) e c),)) del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato.
2.((Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.))3.E' sospesa la promozione dell'ispettore o dei sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero dalla cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato.
4.La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.
5.Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
6.Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive.
7.La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nel caso in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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