Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione
Art. 56.Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione((1.Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato.
2.La commissione puo' altresi' sospendere la valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che, durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a procedimento disciplinare di corpo.
3.E' sospesa la promozione dell'ispettore o dei sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che venga trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto.
Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero dalla cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato.
4.La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento "a scelta per esami".
5.Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.
6.Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive.
7.La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nel caso in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento. ))
2.La commissione puo' altresi' sospendere la valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che, durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a procedimento disciplinare di corpo.
3.E' sospesa la promozione dell'ispettore o dei sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che venga trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto.
Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero dalla cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato.
4.La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento "a scelta per esami".
5.Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.
6.Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive.
7.La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nel caso in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento. ))