avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"

Art. 58. Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"1.L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del sottufficiale interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1.
((1-bis.Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento "a scelta" deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti facciano difetto.
2.Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono cosi' determinate:
a)il primo terzo degli iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella D/1 allegata al presente decreto;
b)per il restante personale, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;
c)la seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, viene promossa, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno. I militari giudicati idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
2-bis.Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata. ))3.L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo le modalita' da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalita' stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.
Entrata in vigore il 26 marzo 2001
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