inclusione ed esclusione dalle aliquote

Art. 55. Inclusione ed esclusione dalle aliquote1.Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53. Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
1-bis.Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.
2.Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino:
a)rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
b)sottoposti a procedimento disciplinare di stato;
c)sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;
d)in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianita'.
3.Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
4.Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi ((...)), affinche' si proceda al loro scrutinio ((nell'))aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la ((medesima)) anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.
Entrata in vigore il 2 novembre 2018
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