modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, relativo alla professione di medico
Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368,
relativo alla professione di medico1.Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: "provenienza" sono aggiunte le seguenti: "tenendo conto dell'eventuale esperienza professionale, della formazione supplementare e continua in medicina maturata dall'interessato";
b)all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
"3. Il Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione, l'eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in medicina e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato.";
c)all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.";
d)all'articolo 6, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. I titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1° gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui all'articolo 20, sono riconosciuti in Italia se corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneita' professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto n. 1497/1999 ivi vigente.";
e)all'articolo 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.
3-ter. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dal presente decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dallo stesso decreto.
3-quater. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
3-quinquies. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivate e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.";
f)all'articolo 18, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.";
g)all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall'articolo 44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE";
h)all'articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni ed e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. I primi diplomi rilasciati a seguito di una formazione della durata di tre anni sono rilasciati entro il 1° gennaio 2006.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.";
3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. La durata del corso di cui al comma 1, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica di cui all'articolo 18, se tale formazione e' impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2-ter. Per il primo corso di formazione della durata triennale, il cui avvio e' previsto entro il 31 dicembre 2003, la durata puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l'esame di abilitazione che rispettino le caratteristiche e le condizioni previste al comma 2-bis. Il rimanente percorso formativo teorico-pratico e', per questo primo corso, quello previsto dal presente decreto legislativo in attesa dei principi di riferimento di cui all'articolo 25, comma 2.";
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;
b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno;
c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;
d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie;
e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.";
i)all'articolo 25, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema.";
3) al comma 3 dopo la parola: "clinica" le parole: "unica su tutto il territorio nazionale" sono soppresse;
l)l'articolo 26, e' modificato come segue:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita' didattiche pratiche e attivita' didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilita' di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica.
Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";
2) il comma 2 e' modificato come segue:
a) alla lettera a) la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei";
b) alla lettera b) la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "tre";
c) alla lettera c) la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
d) alla lettera d) la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "dodici";
e) alla lettera e) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "sei";
f) alla lettera f) le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";
g) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.";
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. I periodi di cui al comma 2, in attuazione dell'articolo 24, comma 2-bis, sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto.";
4) il comma 3 e' soppresso;
5) al comma 4 le parole: "ai sensi del comma 3" sono soppresse;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il corso inizia entro il mese di novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 30 ottobre del triennio successivo. La formazione non puo' concludersi prima del 30 settembre del terzo anno.";
m)l'articolo 27 e' modificato come segue:
1) al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 26, comma 3" sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: "ai sensi dell'articolo 26, comma 3" sono soppresse;
3) al comma 6, le parole: "nello stesso biennio" sono sostituite dalle seguenti: "nello stesso triennio" e le parole: "nel biennio successivo" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio successivo";
n)l'articolo 28, comma 2, e' soppresso;
o)all'articolo 29, comma 3, la parola: "biennio" e' sostituita dalla seguente: "triennio";
p)l'articolo 34, e' modificato come segue:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando, puo' esercitare le attivita' di cui all'articolo 19, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.";
2) il comma 4, e' soppresso;
q)l'allegato A e' sostituito dall'allegato IX del presente decreto, l'allegato B-I parte e' sostituito dall'allegato X del presente decreto e gli allegati B-II parte, C e D sono sostituiti dall'allegato XI del presente decreto. Tutti i riferimenti all'allegato D sono intesi come effettuati all'allegato C, come introdotto dal presente decreto legislativo.
Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca: «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE». Il testo dell'art. 5, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 5. - 1. I cittadini degli Stati membri in possesso del riconoscimento di cui all'art. 2, che intendono conseguire uno dei diplomi di specializzazione, che non figurano negli allegati B e C o che, pur menzionati nell'allegato C, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, previa verifica dei requisiti.
2. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di medico specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza tenendo conto dell'eventuale esperienza professionale, della formazione supplementare e continua in medicina maturata dall'interessato e riconducibile alla specializzazione per la quale indendono concorre, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza.
I titoli sono valutati anche in funzione del carattere ufficiale che rivestono nel Paese di origine o di provenienza.
3. Il Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione, l'eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in medicina e determina la durata della formazione completamente, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato.
3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
4. L'ammissione di cui ai commi precedenti e' concessa, previo superamento delle prove selettive, anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione richiesto.
5. Le Universita' comunicano annualmente al Ministero della sanita' il numero dei cittadini ammessi ai benefici di cui al presente articolo con l'indicazione dello Stato membro di origine o di provenienza e del corso di specializzazione cui sono stati ammessi, nonche' l'elenco dei cittadini che ancorche' ammessi ai sensi del comma 2, hanno conseguito il titolo di medico chirurgo specialista.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 6. - 1. I diplomi, certificati od altri titoli di medico rilasciati dagli Stati di origine o provenienza che comprovino una formazione non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione di cui all'art. 18 sono ammessi al riconoscimento di cui all'art. 2 se:
a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e Finlandia;
b) sono accompagnati da un attestato, rilasciato dalle Autorita' competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attivita' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.
2. I diplomi, certificati o altri titoli di medico specialista rilasciati da altri Stati membri che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 20, sono ammessi al riconoscimento di cui agli articoli 3 e 4 se:
a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo, al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e Finlandia;
b) sono accompagnati da un attestato, rilasciato dalle Autorita' competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attivita' per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista nell'allegato E.
Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista nell'allegato E, per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza e' determinata in base alla durata minima di formazione.
3. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specia-lista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle Autorita' competenti nel quale e' attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.
3-bis. I titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1° gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui all'art. 20, sono riconosciuti in Italia se corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneita' professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto n. 1497/1999 ivi vigente.
4. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che non risponde a tutti i requisiti di cui all'art. 18 sono riconosciuti in Italia se:
a) sanzionano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorita' competenti tedesche e indicati nell'allegato A, lettera c);
c) si accompagnano ad un certificato rilasciato dalle Autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
5. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non posseggono i requisiti minimi di formazione di cui all'art. 20, sono riconosciuti in Italia se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
b) permettono l'esercizio, quale medico specialista, della corrispondente attivita' in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorita' competenti tedesche ed indicati negli allegati B e C;
c) si accompagnano ad un certificato, rilasciato dalle Autorita' competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualita' di medico specialista, dell'attivita' corrispondente per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione di cui all'art. 20 e quella acquisita nel territorio tedesco.».
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 16. - 1. Il Ministero della sanita' e la Federazione nazionale medici chirurghi diramano le informazioni utili e necessarie a far si che i cittadini di cui agli articoli 2, 3 e 4 conoscano adeguatamente le condizioni per l'accesso alla professione medica e la relativa legislazione.
2. L'attestato di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), e' rilasciato dal Ministero della sanita', dopo gli opportuni accertamenti, a richiesta dei medici chirurghi iscritti agli ordini provinciali nazionali.
3. Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 2 vengano privati in tutto o in parte, definitivamente o temporalmente del diritto ad esercitare la professione di medico chirurgo, il Ministero della sanita' provvede a ritirare l'attestato di cui al comma 2, se gia' rilasciato.
3-bis. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.
3-ter. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi. certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dal presente decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dallo stesso decreto.
3-quater. Sono ammessi alla procedura di cui all'art. 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'art. 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
3-quinquies. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivate e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.».
- Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 18. - 1. La formazione di medico chirurgo comprende:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonche' dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana;
d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.
2. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo di una universita' 2-bis. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale».
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 20. - 1. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai seguenti requisiti:
a) presuppone il conferimento e validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'art. 18 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale;
b) insegnamento teorico e pratico;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' o enti competenti;
d) formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorita' competenti;
e) partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attivita' e responsabilita' proprie della disciplina.
2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo.
3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere infenori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall'art. 44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE.».
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislatico n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 24. - 1. Il diploma di cui all'art. 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni ed e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. I primi diplomi rilasciati a seguito di una formazione della durata di tre anni sono rilasciati entro il 1° gennaio 2006.
2. Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni, province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.
2-bis. La durata del corso di cui al comma 1, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica di cui all'art. 18, se tale formazione e' impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2-ter. Per il primo corso di formazione della durata triennale, il cui avvio e' previsto entro il 31 dicembre 2003, la durata puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l'esame di abilitazione che rispettino le caratteristiche e le condizioni previste al comma 2-bis. Il rimanente percorso formativo teorico-pratico e', per questo primo corso, quello previsto dal presente decreto legislativo in attesa dei principi di riferimento di cui all'art. 25, comma 2.
3. La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario-nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;
b) la durata complessiva. della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno;
c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;
d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie;
e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.
4. Il medico iscritto ai corsi di cui al comma 1, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
5. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 204, e successive modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.
6. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione della borsa di studio.».
- Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 25. - 1. Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.
2. Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema.
3. Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma.
4. Del giorno e dell'ora della prova scritta e' data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Del luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati, e' data comunicazione a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e affisso presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia autonoma.
5. Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di duecentocinquanta candidati per commissione, in base alla localita' di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.».
- Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 368/199, cosi' come modificato dal qui pubblicato decreto, cosi' recita:
«Art. 26. - 1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita' didattiche pratiche e attivita' didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilita' di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina gcneizle o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento apprendimento ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
2. Il corso prevede:
a) un periodo di formazione in medicina clinica e medicina di laboratorio, articolato in almeno sei mesi effettuato presso strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonche' in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle aziende unita' sanitarie locali, con attribuzione alle stesse della responsabilita' della formazione. Il periodo comprende un'attivita' clinica guidata ed un'attivita' di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;
b) un periodo di formazione in chirurgia generale, articolato in almeno tre mesi, effettuato sempre presso le strutture indicate alla lettera a), comprendente: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;
c) un periodo di formazione nei dipartimenti materno-infantili, articolato in almeno quattro mesi, effettuato sempre nelle strutture indicate alla lettera a) e nelle strutture territoriali comprendenti: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;
d) un periodo di formazione, articolato in dodici mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, comprendente attivita' medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati all'uopo disponibili, il predetto periodo di formazione puo' effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera a);
e) un periodo di formazione, articolata in almeno sei mesi, effettuato presso strutture di base dell'unita' sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del responsabile delle unita' operative, comprendente attivita' pratica guidata presso distretti, consultori, ambulatori e laboratori, attivita' di partecipazione a seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi;
f) un periodo di formazione in ostetricia e ginecologia, con attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari, articolato in almeno due mesi effettuato presso le strutture indicate alla lettera a).
f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.
2-bis. I periodi di cui al comma 2, in attuazione dell'art. 24, comma 2-bis, sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto.
3. (Comma soppresso).
4. Le attivita' pratiche sono costituite da periodi svolti in pronto soccorso, ambulatori, day-hospital, oltre che presso gli ambulatori di medici di medicina generale accreditati e caratterizzati didatticamente da un'attivita' clinica guidata.
5. Il corso inizia entro il mese di novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 30 ottobre del triennio successivo. La formazione non puo' concludersi prima del 30 settembre del terzo anno.».
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 27. - 1. La formazione specifica in medicina generale comporta la partecipazione personale del candidato all'attivita' professionale e l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Le attivita' teoriche sono articolate in attivita' seminariali, studio guidato proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato proposto dai coordinatori delle attivita' seminariali, sessioni di confronto con i tutori e sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area didattica. Il programma delle attivita' teoriche e quello delle attivita' pratiche si integrano tra loro a livello di obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione concreta.
2. Presso le strutture accreditate, la funzione tutoriale per le attivita' didattiche di natura pratica deve essere affidata a dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unita' operativa.
3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianita' di almeno dieci anni di attivita' convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonche' possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito.
4. I medici tutori di cui al comma 3 durante il periodo di formazione di loro competenza, eseguono la valutazione del livello di formazione. Al termine di ciascuna fase del percorso formativo il coordinatore delle attivita' pratiche esprime, sulla base di giudizi analitici e motivati espressi dai singoli tutori, un giudizio complessivo sul profitto del partecipante al corso. Analoga certificazione e' rilasciata dal coordinatore delle attivita' teoriche.
5. L'accesso alle varie fasi in cui il corso e' articolato e' subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza. Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore, non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta.
6. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita' formative, non abbia raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un determinato periodo di apprendimento puo' recuperare, ove ne sussistano le condizioni nello stesso triennio le attivita' finalizzate al raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivi mancati. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita' formative, non abbia conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel triennio successivo.
Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.
7. (comma abrogato dall'art. 18, legge 1° marzo 2002, n. 39 - legge comunitaria 2001)».
- Il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 28. - 1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che comunicano al Ministero della sanita' il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. (Comma soppresso).».
- Il testo dell'art. 29, del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 29. - 1. La commissione d'esame, per l'ammissione al corso, e' composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame.
2. Le graduatorie di ammissione dei partecipanti alla formazione sono determinate sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta di cui all'art. 25.
3. Al termine del triennio la commissione di cui al comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della sanita' e da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanita' a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale.».
- Il testo dell'art. 34, del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art. 20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando, puo' esercitare le attivita' di cui all'art 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo e' predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
4. L'accesso alla formazione specialistica non e' consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale.».
relativo alla professione di medico1.Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: "provenienza" sono aggiunte le seguenti: "tenendo conto dell'eventuale esperienza professionale, della formazione supplementare e continua in medicina maturata dall'interessato";
b)all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
"3. Il Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione, l'eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in medicina e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato.";
c)all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.";
d)all'articolo 6, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. I titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1° gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui all'articolo 20, sono riconosciuti in Italia se corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneita' professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto n. 1497/1999 ivi vigente.";
e)all'articolo 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.
3-ter. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dal presente decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dallo stesso decreto.
3-quater. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
3-quinquies. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivate e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.";
f)all'articolo 18, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.";
g)all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall'articolo 44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE";
h)all'articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni ed e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. I primi diplomi rilasciati a seguito di una formazione della durata di tre anni sono rilasciati entro il 1° gennaio 2006.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.";
3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. La durata del corso di cui al comma 1, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica di cui all'articolo 18, se tale formazione e' impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2-ter. Per il primo corso di formazione della durata triennale, il cui avvio e' previsto entro il 31 dicembre 2003, la durata puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l'esame di abilitazione che rispettino le caratteristiche e le condizioni previste al comma 2-bis. Il rimanente percorso formativo teorico-pratico e', per questo primo corso, quello previsto dal presente decreto legislativo in attesa dei principi di riferimento di cui all'articolo 25, comma 2.";
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;
b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno;
c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;
d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie;
e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.";
i)all'articolo 25, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema.";
3) al comma 3 dopo la parola: "clinica" le parole: "unica su tutto il territorio nazionale" sono soppresse;
l)l'articolo 26, e' modificato come segue:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita' didattiche pratiche e attivita' didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilita' di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica.
Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";
2) il comma 2 e' modificato come segue:
a) alla lettera a) la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei";
b) alla lettera b) la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "tre";
c) alla lettera c) la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
d) alla lettera d) la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "dodici";
e) alla lettera e) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "sei";
f) alla lettera f) le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";
g) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.";
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. I periodi di cui al comma 2, in attuazione dell'articolo 24, comma 2-bis, sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto.";
4) il comma 3 e' soppresso;
5) al comma 4 le parole: "ai sensi del comma 3" sono soppresse;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il corso inizia entro il mese di novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 30 ottobre del triennio successivo. La formazione non puo' concludersi prima del 30 settembre del terzo anno.";
m)l'articolo 27 e' modificato come segue:
1) al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 26, comma 3" sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: "ai sensi dell'articolo 26, comma 3" sono soppresse;
3) al comma 6, le parole: "nello stesso biennio" sono sostituite dalle seguenti: "nello stesso triennio" e le parole: "nel biennio successivo" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio successivo";
n)l'articolo 28, comma 2, e' soppresso;
o)all'articolo 29, comma 3, la parola: "biennio" e' sostituita dalla seguente: "triennio";
p)l'articolo 34, e' modificato come segue:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando, puo' esercitare le attivita' di cui all'articolo 19, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.";
2) il comma 4, e' soppresso;
q)l'allegato A e' sostituito dall'allegato IX del presente decreto, l'allegato B-I parte e' sostituito dall'allegato X del presente decreto e gli allegati B-II parte, C e D sono sostituiti dall'allegato XI del presente decreto. Tutti i riferimenti all'allegato D sono intesi come effettuati all'allegato C, come introdotto dal presente decreto legislativo.
Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca: «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE». Il testo dell'art. 5, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 5. - 1. I cittadini degli Stati membri in possesso del riconoscimento di cui all'art. 2, che intendono conseguire uno dei diplomi di specializzazione, che non figurano negli allegati B e C o che, pur menzionati nell'allegato C, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, previa verifica dei requisiti.
2. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di medico specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza tenendo conto dell'eventuale esperienza professionale, della formazione supplementare e continua in medicina maturata dall'interessato e riconducibile alla specializzazione per la quale indendono concorre, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza.
I titoli sono valutati anche in funzione del carattere ufficiale che rivestono nel Paese di origine o di provenienza.
3. Il Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione, l'eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in medicina e determina la durata della formazione completamente, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato.
3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
4. L'ammissione di cui ai commi precedenti e' concessa, previo superamento delle prove selettive, anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione richiesto.
5. Le Universita' comunicano annualmente al Ministero della sanita' il numero dei cittadini ammessi ai benefici di cui al presente articolo con l'indicazione dello Stato membro di origine o di provenienza e del corso di specializzazione cui sono stati ammessi, nonche' l'elenco dei cittadini che ancorche' ammessi ai sensi del comma 2, hanno conseguito il titolo di medico chirurgo specialista.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 6. - 1. I diplomi, certificati od altri titoli di medico rilasciati dagli Stati di origine o provenienza che comprovino una formazione non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione di cui all'art. 18 sono ammessi al riconoscimento di cui all'art. 2 se:
a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e Finlandia;
b) sono accompagnati da un attestato, rilasciato dalle Autorita' competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attivita' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.
2. I diplomi, certificati o altri titoli di medico specialista rilasciati da altri Stati membri che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 20, sono ammessi al riconoscimento di cui agli articoli 3 e 4 se:
a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo, al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e Finlandia;
b) sono accompagnati da un attestato, rilasciato dalle Autorita' competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attivita' per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista nell'allegato E.
Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista nell'allegato E, per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza e' determinata in base alla durata minima di formazione.
3. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specia-lista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle Autorita' competenti nel quale e' attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.
3-bis. I titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1° gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui all'art. 20, sono riconosciuti in Italia se corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneita' professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto n. 1497/1999 ivi vigente.
4. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che non risponde a tutti i requisiti di cui all'art. 18 sono riconosciuti in Italia se:
a) sanzionano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorita' competenti tedesche e indicati nell'allegato A, lettera c);
c) si accompagnano ad un certificato rilasciato dalle Autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
5. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non posseggono i requisiti minimi di formazione di cui all'art. 20, sono riconosciuti in Italia se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
b) permettono l'esercizio, quale medico specialista, della corrispondente attivita' in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorita' competenti tedesche ed indicati negli allegati B e C;
c) si accompagnano ad un certificato, rilasciato dalle Autorita' competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualita' di medico specialista, dell'attivita' corrispondente per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione di cui all'art. 20 e quella acquisita nel territorio tedesco.».
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 16. - 1. Il Ministero della sanita' e la Federazione nazionale medici chirurghi diramano le informazioni utili e necessarie a far si che i cittadini di cui agli articoli 2, 3 e 4 conoscano adeguatamente le condizioni per l'accesso alla professione medica e la relativa legislazione.
2. L'attestato di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), e' rilasciato dal Ministero della sanita', dopo gli opportuni accertamenti, a richiesta dei medici chirurghi iscritti agli ordini provinciali nazionali.
3. Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 2 vengano privati in tutto o in parte, definitivamente o temporalmente del diritto ad esercitare la professione di medico chirurgo, il Ministero della sanita' provvede a ritirare l'attestato di cui al comma 2, se gia' rilasciato.
3-bis. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.
3-ter. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi. certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dal presente decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dallo stesso decreto.
3-quater. Sono ammessi alla procedura di cui all'art. 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'art. 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
3-quinquies. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivate e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.».
- Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 18. - 1. La formazione di medico chirurgo comprende:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonche' dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana;
d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.
2. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo di una universita' 2-bis. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale».
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 20. - 1. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai seguenti requisiti:
a) presuppone il conferimento e validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'art. 18 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale;
b) insegnamento teorico e pratico;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' o enti competenti;
d) formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorita' competenti;
e) partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attivita' e responsabilita' proprie della disciplina.
2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo.
3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere infenori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall'art. 44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE.».
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislatico n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 24. - 1. Il diploma di cui all'art. 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni ed e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. I primi diplomi rilasciati a seguito di una formazione della durata di tre anni sono rilasciati entro il 1° gennaio 2006.
2. Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni, province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.
2-bis. La durata del corso di cui al comma 1, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica di cui all'art. 18, se tale formazione e' impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2-ter. Per il primo corso di formazione della durata triennale, il cui avvio e' previsto entro il 31 dicembre 2003, la durata puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l'esame di abilitazione che rispettino le caratteristiche e le condizioni previste al comma 2-bis. Il rimanente percorso formativo teorico-pratico e', per questo primo corso, quello previsto dal presente decreto legislativo in attesa dei principi di riferimento di cui all'art. 25, comma 2.
3. La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario-nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;
b) la durata complessiva. della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno;
c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;
d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie;
e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.
4. Il medico iscritto ai corsi di cui al comma 1, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
5. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 204, e successive modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.
6. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione della borsa di studio.».
- Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 25. - 1. Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.
2. Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema.
3. Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma.
4. Del giorno e dell'ora della prova scritta e' data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Del luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati, e' data comunicazione a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e affisso presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia autonoma.
5. Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di duecentocinquanta candidati per commissione, in base alla localita' di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.».
- Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 368/199, cosi' come modificato dal qui pubblicato decreto, cosi' recita:
«Art. 26. - 1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita' didattiche pratiche e attivita' didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilita' di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina gcneizle o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento apprendimento ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
2. Il corso prevede:
a) un periodo di formazione in medicina clinica e medicina di laboratorio, articolato in almeno sei mesi effettuato presso strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonche' in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle aziende unita' sanitarie locali, con attribuzione alle stesse della responsabilita' della formazione. Il periodo comprende un'attivita' clinica guidata ed un'attivita' di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;
b) un periodo di formazione in chirurgia generale, articolato in almeno tre mesi, effettuato sempre presso le strutture indicate alla lettera a), comprendente: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;
c) un periodo di formazione nei dipartimenti materno-infantili, articolato in almeno quattro mesi, effettuato sempre nelle strutture indicate alla lettera a) e nelle strutture territoriali comprendenti: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;
d) un periodo di formazione, articolato in dodici mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, comprendente attivita' medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati all'uopo disponibili, il predetto periodo di formazione puo' effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera a);
e) un periodo di formazione, articolata in almeno sei mesi, effettuato presso strutture di base dell'unita' sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del responsabile delle unita' operative, comprendente attivita' pratica guidata presso distretti, consultori, ambulatori e laboratori, attivita' di partecipazione a seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi;
f) un periodo di formazione in ostetricia e ginecologia, con attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari, articolato in almeno due mesi effettuato presso le strutture indicate alla lettera a).
f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.
2-bis. I periodi di cui al comma 2, in attuazione dell'art. 24, comma 2-bis, sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto.
3. (Comma soppresso).
4. Le attivita' pratiche sono costituite da periodi svolti in pronto soccorso, ambulatori, day-hospital, oltre che presso gli ambulatori di medici di medicina generale accreditati e caratterizzati didatticamente da un'attivita' clinica guidata.
5. Il corso inizia entro il mese di novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 30 ottobre del triennio successivo. La formazione non puo' concludersi prima del 30 settembre del terzo anno.».
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 27. - 1. La formazione specifica in medicina generale comporta la partecipazione personale del candidato all'attivita' professionale e l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Le attivita' teoriche sono articolate in attivita' seminariali, studio guidato proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato proposto dai coordinatori delle attivita' seminariali, sessioni di confronto con i tutori e sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area didattica. Il programma delle attivita' teoriche e quello delle attivita' pratiche si integrano tra loro a livello di obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione concreta.
2. Presso le strutture accreditate, la funzione tutoriale per le attivita' didattiche di natura pratica deve essere affidata a dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unita' operativa.
3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianita' di almeno dieci anni di attivita' convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonche' possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito.
4. I medici tutori di cui al comma 3 durante il periodo di formazione di loro competenza, eseguono la valutazione del livello di formazione. Al termine di ciascuna fase del percorso formativo il coordinatore delle attivita' pratiche esprime, sulla base di giudizi analitici e motivati espressi dai singoli tutori, un giudizio complessivo sul profitto del partecipante al corso. Analoga certificazione e' rilasciata dal coordinatore delle attivita' teoriche.
5. L'accesso alle varie fasi in cui il corso e' articolato e' subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza. Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore, non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta.
6. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita' formative, non abbia raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un determinato periodo di apprendimento puo' recuperare, ove ne sussistano le condizioni nello stesso triennio le attivita' finalizzate al raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivi mancati. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita' formative, non abbia conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel triennio successivo.
Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.
7. (comma abrogato dall'art. 18, legge 1° marzo 2002, n. 39 - legge comunitaria 2001)».
- Il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 28. - 1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che comunicano al Ministero della sanita' il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. (Comma soppresso).».
- Il testo dell'art. 29, del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 29. - 1. La commissione d'esame, per l'ammissione al corso, e' composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame.
2. Le graduatorie di ammissione dei partecipanti alla formazione sono determinate sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta di cui all'art. 25.
3. Al termine del triennio la commissione di cui al comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della sanita' e da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanita' a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale.».
- Il testo dell'art. 34, del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art. 20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando, puo' esercitare le attivita' di cui all'art 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo e' predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
4. L'accesso alla formazione specialistica non e' consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale.».