Art 4

Art. 4.

I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonche' a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.
Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge e' decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.
Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro ((tremila)) sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.(4)(7)(8)
Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione e' posto a carico del solo soggetto che li percepisce.
L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.
Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero e' punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
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COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
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L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' abrogato. (1)

---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 gennaio 1982, n. 22 ha disposto (con l'art. 2) che: "L'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982. Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 8 della legge 2
maggio 1974, n. 195." ---------------AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 1 marzo 1994, (in G.U. 7/3/1994, n. 54), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma di L. 5.000.000, indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, rivalutata all'anno 1993, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, e' aggiornata in L. 10.175.000". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 26 febbraio 1998, (in G.U. 09/03/1998, n. 56), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e' ulteriormente rivalutata all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 11.653.427,500 a L. 12.104.415,144". ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 23 febbraio 2001, (in G.U. 14/03/2001, n. 61), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e' ulteriormente rivalutata all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 12.104.415,144 a L.
12.806.471,222".
Entrata in vigore il 16 gennaio 2019

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